Iscriversi a siti di incontro è tradimento?

tradimento su siti di incontri
Scritto il 13 Maggio 2025 in Casi separazione e divorzio

Iscriversi a siti di incontro è tradimento coniugale? A dire il vero non mi è stato chiesto tante volte, ma qualche volta sì e allora credo sia utile parlarne.
Partecipare a questi siti integra un caso di infedeltà coniugale?
La persona sposata che si iscriva a siti di incontri potrebbe farlo per ragioni diverse: potrebbe farlo perché nel proprio matrimonio c’è qualcosa che non funziona più oppure perché desidera incontrare persone. E questo potrebbe avvenire non necessariamente per scopi sessuali. Ma, per la legge non contano tanto le motivazioni personali di chi tiene una certa condotta. Conta, invece, il fatto di avere o meno violato un preciso obbligo coniugale. E qui parliamo, ovviamente, dell’obbligo di fedeltà.

E, allora, iscriversi a siti di incontro significa violare il dovere di fedeltà coniugale? 

Questo non è scritto nella legge, ovviamente. Il fatto di iscriversi ad un sito di incontri in sé e per sé non significa necessariamente che il coniuge commetta adulterio.
Bisogna vedere, prima di tutto, di che genere di sito si tratta.
Pensa che esistono dei siti dal cui nome si capisce già chiaramente che l’obiettivo è quello di rendere possibile, per chi lo voglia, tradire il coniuge (bleah!)
Esistono perfino siti il cui nome fa già chiaramente intendere che lo scopo è quello (doppio bleah!!)
Ci sono, d’altra parte, dei siti dall’impronta più discreta, che facilitano gli incontri con altre persone, ma non necessariamente a scopo di tradimento.
E allora, io direi:

  • iscriversi al primo tipo di siti di incontro integra un tradimento e la conseguente violazione del dovere di fedeltà coniugale
  • iscriversi al secondo tipo di siti no.

Si può chiedere l’addebito della separazione per questo?

Tuttavia, quand’anche siamo certi che di tradimento si tratti, bisogna ancora chiedersi se il coniuge incolpevole può chiedere l’addebito della separazione a carico dell’altro.

L’iscrizione al sito di incontri può portare all’addebito della separazione solo in certi casi

Ora, se tu scopri che il tuo coniuge è frequentatore di un sito del primo tipo, evidentemente puoi già concludere – ahimè- che questa sua iniziativa integra un tradimento, quanto meno virtuale.
Ma questo non basta perché tu possa chiedere e ottenere la separazione con addebito a suo carico.
La Cassazione ha, infatti precisato che occorre qualcosa di più, ovvero deve risultare ed essere provato che gli accessi a quel sito erano avvenuti prima che la vita di coppia entrasse in crisi.
Se, al contrario, la coppia era già in crisi allorquando uno dei due ha cominciato a frequentare siti di incontri, allora detta frequentazione non può condurre all’addebito della separazione, e ciò perché essa non può essere stata la causa dell’insorgere della crisi.

La Corte di Cassazione si è occupata di un caso del genere con una sentenza del 25 maggio 2022.

E cosa ha detto? Ha detto, appunto, che la relazione intrecciata da uno dei coniugi sul web non è un elemento sufficiente per addebitare a questi la fine del matrimonio, qualora manchi la prova che la storia virtuale sia stata la causa del fallimento del matrimonio.
In realtà, quanto stabilito in quest’ultima sentenza non è un novità.

Il tradimento deve essere la causa della crisi della coppia

La Cassazione ha infatti sempre ribadito che, per l’addebito, non basta la sola violazione del dovere coniugale di fedeltà. Occorre verificare se sia stata proprio la trasgressione online a causare la crisi della coppia.
E vediamo il caso deciso con la sentenza del 25 maggio.
Il Tribunale di Cosenza pronunciava la separazione tra due coniugi rigettando la domanda di addebito proposta dal marito a carico della moglie. L’uomo sosteneva che la moglie si fosse iscritta a siti di incontro e che ciò integrava violazione del dovere di fedeltà.
Il tribunale respingeva la domanda poiché l’uomo non aveva provato che la moglie si fosse effettivamente iscritta a siti di incontro durante il matrimonio e prima del deflagrare della crisi coniugale.
E, anzi, proprio il marito aveva dichiarato di avere scoperto l’infedeltà virtuale della moglie soltanto dopo avere chiesto la separazione. Era pertanto ovvio che non era stata detta scoperta a provocare la separazione!
La domanda dell’uomo non trovava accoglimento neppure in Corte d’Appello né in Cassazione.
Quest’ultima confermava che era mancata la prova dell’iscrizione della moglie a siti di incontro e, pertanto, mancava un collegamento causale tra la presunta infedeltà e l’insorgere della crisi matrimoniale.
E infatti il ricorrente aveva dichiarato di essersi avveduto della suddetta iscrizione in epoca successiva al deposito del ricorso per separazione.

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