Comunione dei beni e casa pagata dai genitori di un coniuge

comunione dei beni casa
Scritto il 11 Aprile 2025 in Casi separazione e divorzio

Come impatta la comunione dei beni tra coniugi con il fatto che la casa coniugale sia stata pagata dai genitori di uno dei coniugi?
In altre parole, se marito e moglie è in regime di com unione dei beni e sono comproprietari della casa coniugale ma questa è stata pagata in tutto o in parte dai genitori di uno dei due, che succede quando la coppia si separa?
La casa spetterà metà ciascuno anche se è stata pagata con denaro dei suoceri?

Prendiamo marito e moglie che si trovano in comunione dei beni e che acquistano insieme la casa di abitazione.
Il prezzo viene pagato in parte con denaro dei genitori di uno dei due, e in parte con denaro proprio o contraendo un mutuo.

In questa ipotesi, la casa apparterrà comunque ai due coniugi in comunione dei beni o no?

Partiamo da una regola molto semplice che abbiamo già visto in un altro articolo.

La casa acquistata da marito e moglie che si trovano in comunione dei beni appartiene ad entrambi e al momento della separazione personale tra i due andrà divisa a metà.
E questo vale anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato fatto per intero o prevalentemente da uno soltanto dei coniugi.

Le cose si complicano quando l’immobile viene comprato in parte con denaro dei genitori di uno dei due.
Ipotizziamo, per rendere la cosa più pratica, che si tratti dei genitori del marito.
Ecco, in questa situazione, la casa spetterà comunque metà ciascuno?
Ovviamente, come dico sempre, i casi nella realtà possono presentarsi con tante sfaccettature diverse.

E se i genitori danno al figlio il denaro per l’acquisto della casa?

Ora, per ragioni di tempo, facciamo l’ipotesi più frequente, quello in cui i genitori del marito danno al figlio una parte del denaro necessario per l’acquisto della casa oppure sono loro stessi – i genitori – a pagare direttamente una parte del prezzo dell’immobile.
Così facendo, per la legge si realizza una donazione indiretta, ovvero i genitori donano indirettamente al figlio la quota dell’immobile corrispondente al denaro elargito.

Se, dunque, l’immobile vale 100 e i genitori del marito danno 25, allora ciò comporta che essi abbiano donato al figlio un quarto dell’immobile.
Ecco, la cosa da capire bene è che quel quarto di immobile non rientra nella comunione dei beni.
I restanti ¾ pagati da marito e moglie con denaro proprio o con un mutuo rientrano invece nella comunione.
Al momento della separazione personale, allora, avremo che un quarto della casa spetta esclusivamente al marito e i tre quarti della casa andranno suddivisi a metà.

Per fare un altro esempio, se la somma elargita dai genitori del marito corrispondesse all’80% del valore dell’immobile, allora l’80% dell’immobile resterebbe escluso dalla comunione e sarebbe di proprietà esclusiva del marito, mentre il restante 20% cadrebbe in comunione.

 

 

  • Consulenza legale online con lo Studio Legale Rita Rossi

I genitori che hanno pagato in tutto in parte la casa possono chiedere la restituzione del denaro?

Spesso mi viene chiesto dai miei assistiti se i propri genitori che hanno dato il denaro per la casa possono chiederlo indietro all’altro coniuge, al momento della separazione.
La risposta è no in quanto si è trattato di una donazione.
La possibilità di chiedere indietro il denaro potrebbe sussistere soltanto se, al momento dell’elargizione, i genitori avessero preteso la firma di un accordo in cui si dava atto che quella somma veniva prestata al figlio o al figlio e alla nuora.
Quindi, in definitiva, la comunione dei beni non riguarda i beni ricevuti in donazione, e questo vale sia per le donazioni dirette sia per quelle indirette.

Mi fermo qui, sperando veramente di essere riuscita ad offrirti un quadro sufficientemente chiaro. Considera che le questioni legate alla comunione dei beni sono molto complesse e non è facile spiegarle in poche semplici parole.

Guarda anche il video!

La riproduzione totale o parziale di questo articolo e del contenuto del video è consentita soltanto se accompagnata dall’indicazione della fonte – Studio Legale Avv. Rita Rossi – e dall’inserimento del link a questa pagina.