Comunione dei beni: a chi spetta la casa?

Comunione dei beni e sorte della casa coniugale
Scritto il 12 Aprile 2024 in Divorzio e Separazione

Sei in comunione dei beni con casa in proprietà. Visto che ti stai separando ti chiedi giustamente che cosa ne sarà della proprietà della casa familiare.
Dobbiamo distinguere cinque casi diversi.

Comunione dei beni e casa acquistata dopo il matrimonio

I primi tre casi si riferiscono all’acquisto della casa coniugale dopo il matrimonio.
Vediamoli:
1. Avete acquistato insieme la casa familiare dopo il matrimonio.
Pertanto, siete comproprietari dell’immobile al 50%. E questo vale anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato fatto per intero o prevalentemente da uno dei due.
Nel momento in cui vi separate, passate automaticamente dal regime di comunione a quello di separazione dei beni.
Tuttavia, questo cambiamento del regime patrimoniale non incide sulla proprietà dell’immobile.
Pertanto, la casa continua ad appartenervi al 50% ciascuno.
Se vorrete potrete dividerla, cioè uno dei due potrà acquistare la metà dell’altro oppure potrete venderla e suddividere il prezzo ricavato.
Se uno die due volesse vendere e dividere il ricavato, ma l’altro no, allora la soluzione è quella della causa di divisione.

2. Uno soltanto dei coniugi ha acquistato l’immobile.
Benchè acquistata e pagata da uno soltanto, essendo voi in comunione dei beni, l’immobile è di proprietà di entrambi. Pertanto, la situazione è identica a quella vista sopra.
Come vedi, acquistare un bene da soli, quando si è in regime di comunione, non è molto vantaggioso. E quando dico acquistare da soli intendo dire acquistare un bene con denaro soltanto proprio o facendo un mutuo a sé intestato. E non fa differenza che per l’acquisto vengano utilizzati i proventi del tuo lavoro o il denaro che possedevi prima del matrimonio.
Se dopo la separazione personale vorrai dividere la casa, potrai venderla, ma dovrai suddividere il corrispettivo a metà con il tuo ex. Idem come sopra.

3. Uno dei coniugi ha ereditato o ricevuto in donazione l’immobile durante il matrimonio. In questo caso, l’immobile non cade nella comunione dei beni, ma rimane di proprietà individuale del coniuge che l’ha ricevuto in eredità o in donazione.
Pertanto, dopo la separazione personale, il coniuge proprietario rimarrà proprietario esclusivo dei bene e potrà farne ciò che crede.

 

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Comunione dei beni e casa acquistata prima del matrimonio

Ora vediamo i due casi in cui l’abitazione familiare è stata acquistata in epoca anteriore alle nozze.

1. Il primo caso è quello in cui l’immobile viene acquistato prima del matrimonio da uno dei due coniugi.
Non importa con quale denaro l’immobile sia stato acquistato. L’importante è che sia stato acquistato dal singolo prima di convolare a nozze. Potrebbe anche trattarsi di una casa ricevuta in eredità o in donazione.
Se sei stato tu l’acquirente, questa casa è soltanto tua e rimane tua anche dopo il matrimonio.
Nel momento in cui ti separi, il tuo ex o la tua ex non potrà avanzare alcuna pretesa su detto immobile.

2. L’immobile è stato acquistato prima del matrimonio dai due fidanzati.
Trattandosi di due fidanzati, l’immobile acquistato appartiene ad entrambi in comunione ordinaria, ovvero come se l’immobile venisse acquistato da due amici o da due fratelli.
Il bene appartiene in comunione ordinaria, ma non entra nella comunione legale dei beni.
Mi rendo conto che, se non sei un tecnico, non ti sarà facile comprendere questa distinzione. Ma ti basterà sapere che al momento della separazione personale il bene continuerà ad appartenere a ciascuno dei due in comproprietà e pertanto uno dei due coniugi potrà acquistare la metà dell’altro oppure la casa potrà essere venduta a terzi dividendo a metà il ricavato.

Mi fermo qui, sperando veramente di essere riuscita ad offrirti un quadro sufficientemente chiaro. Considera che le questioni legate alla comunione dei beni sono molto complesse e non è facile spiegarle in poche semplici parole.

Guarda anche il video che ho cercato di fare con la massima cura per te!

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