Quali sono le regole sul mantenimento dei figli nella separazione?
(aggiornamento del 13.11.2024)
Quello del mantenimento dei figli è un argomento complesso e spesso esso genera conflittualità tra i due genitori che si separano o divorziano.
E lo stesso vale, logicamente, anche nel caso di genitori che pongono fine alla loro convivenza o che non abbiano mai convissuto.
La questione che affrontiamo oggi è la seguente:
L’assegno di mantenimento per i figli è sempre dovuto da parte del genitore non convivente con il figlio?
La legge non stabilisce in modo esplicito che l’assegno sia sempre dovuto.
Infatti, nella legge troviamo le seguenti tre regole:
1. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
2. i genitori possono trovare un accordo sulla misura e sul modo con cui ciascuno provvederà al mantenimento della prole.
Dunque, tutti e due i genitori devono provvedere al mantenimento ma questo non significa che ciò debba avvenire sempre e comunque con la corresponsione di un assegno da uno all’altro.
È infatti possibile un accordo tra madre e padre che preveda una modalità diversa di contribuzione al mantenimento.
Ovviamente, l’accordo non deve contrastare con l’interesse dei figli.
Per esempio, non è possibile fare un accordo che esonera uno dei due genitori dall’obbligo di mantenimento.
E’ possibile, invece, stabilire che il genitore non convivente intesti al figlio la proprietà o la nuda proprietà di un immobile, oppure il cd. mantenimento diretto.
3. in mancanza di accordo, la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli vengono stabiliti dal giudice.
E la modalità che normalmente il giudice impone è quella del pagamento di un assegno.
La legge, infatti, aggiunge che “ove necessario”, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Dunque, l’assegno di mantenimento per i figli può essere stabilito, ma questo non significa che questo debba avvenire sempre e in ogni caso.
Nella pratica, in realtà, quando i due genitori non si mettono d’accordo e pertanto spetta al giudice decidere, questi stabilisce quasi sempre un assegno a carico del genitore cd. non collocatario.
Questo assegno viene chiamato “assegno perequativo” in quanto esso ha la funzione di equilibrare il peso economico e personale che grava su ciascun genitore per far fronte alle esigenze di vita dei figli.
Per capire se nel caso concreto debba essere previsto questo assegno, occorre considerare una serie di elementi indicati nel codice civile.
Come si calcola l’assegno di mantenimento dei figli?
Il codice civile, precisamente l’art. 337 ter c.c., indica i seguenti parametri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento:
– le attuali esigenze del figli
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore
– le risorse economiche di entrambi i genitori
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
– l’assegnazione della casa familiare, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
Se, dunque, per esempio, tra padre e madre sussiste una sensibile disparità di redditi, la previsione dell’assegno è probabile. L’assegno va poi quantificato tenendo conto dei parametri visti sopra.
E qui come si dice casca l’asino. Infatti, come è facile notare, i parametri – esigenze del figlio, tempi di permanenza, risorse economiche dei due genitori, compiti domestici – non sono valori oggettivi, cioè certi, ma sono interpretabili.
In altre parole, non esistono tabelle numeriche o formule aritmetiche da utilizzare per tradurre in numeri i parametri indicati sopra.
La valutazione rimessa al giudice è – come si dice- ‘equitativa‘, nonostante spesso essa non sia affatto tale.
E questa è la ragione per la quale in non pochi casi l’ammontare dell’assegno scontenta l’uno o l’altro.
Ma come lo calcola il giudice nel 2025?
La risposta non sta in una formula matematica né in una tabella, ma in una serie di criteri fissati dalla legge.
E su questo punto, niente è cambiato.
I criteri sono gli stessi da quasi vent’anni, precisamente dal 2006, quando fu introdotto l’articolo 337-ter, quarto comma, del codice civile.
La vera novità introdotta nel 2023 riguarda la raccolta dei dati per procedere con la quantificazione dell’importo.
Fino a pochi anni fa, spesso ci si limitava a presentare la dichiarazione dei redditi o qualche documento sullo stipendio come le buste paga e la Certificazione Unica.
La riforma Cartabia ha invece imposto una trasparenza completa:
chi si separa- se c’è una domanda economica di mantenimento per i figli – deve produrre tutta la documentazione economica e patrimoniale che permetta al giudice di valutare la reale capacità di ciascun genitore.
In pratica, bisogna depositare:
-le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
-la documentazione relativa a beni immobili e mobili registrati (come case, terreni, auto e moto);
-le quote o partecipazioni societarie eventualmente possedute;
– gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Questo significa che il giudice oggi dispone di dati precisi per ricostruire le condizioni economiche delle parti.
Come lo calcolo io
Per questo, anche nella trattativa per raggiungere un accordo di separazione consensuale, ho adottato il metodo che seguirebbe il giudice.
Raccolgo tutti i dati economici, analizzo il fabbisogno del figlio e poi valuto quanto ciascun genitore può contribuire, in proporzione alle proprie possibilità.
Naturalmente entrano in gioco anche altri elementi: i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, i compiti di cura quotidiana e il vantaggio abitativo di chi resta nella casa familiare.
Metto insieme tutti questi fattori, come le pedine di un mosaico, per determinare la cifra probabile, intendo dire l’ importo di riferimento per affrontare la trattativa in modo efficace.
In sintesi, i criteri non sono cambiati, ma oggi cambia il metodo di verifica: tutto deve essere documentato, provato e coerente con la realtà economica.
Chi vuole davvero capire quanto dovrà versare o quanto potrà ottenere, deve partire dai documenti: solo così il calcolo sarà attendibile e potrà reggere davanti a un giudice.
L’assegno è la modalità più comune e quasi sempre stabilita dal giudice
Dunque, dobbiamo concludere che la previsione di un assegno periodico (normalmente a cadenza mensile) rappresenta la modalità ricorrente e ordinaria con cui il genitore non convivente con la prole concorre al suo mantenimento.
Sono tuttavia possibili accordi con i quali venga escluso il versamento dell’assegno e prevista una modalità diversa di concorso al mantenimento dei figli.
Il mantenimento diretto
Tra le modalità diverse vi è il cd. mantenimento diretto. Questo consiste nel pagamento diretto delle spese necessarie a soddisfare le esigenze dei figli. In pratica, esso funziona così: ciascun genitore provvede a pagare direttamente le spese che vanno pagate per il figlio quando il figlio si trova presso di lui/lei. Parliamo principalmente della spesa alimentare e dell’abbigliamento, degli articoli di cancelleria che servano a scuola. Leggi questo articolo sul mantenimento diretto.
Molti genitori preferiscono questa forma, cioè ciascuno provvede alle spese del figlio nei periodi in cui il bambino è con lui.
È una scelta possibile, ma funziona solo se i tempi di permanenza sono equilibrati e se le condizioni economiche sono simili.
Quando invece uno dei due ha una capacità patrimoniale nettamente superiore, un assegno di mantenimento resta necessari
Le spese straordinarie, invece, vengono suddivise tra padre e madre (a metà o in una percentuale diversa). Per esempio, le tasse scolastiche, le visite mediche, i viaggi studio, l’attività sportiva.
Sull’argomento ho preparato questo video. Guardalo!
Trucchi per non pagare il mantenimento per i figli
Talvolta, mi viene chiesto se esistono dei trucchi per non pagare il mantenimento per i figli.
La domanda mi viene posta sia da madri preoccupate del rischio di non ricevere il contributo paterno, sia da padri che si trovano in difficoltà economiche. E poi ci sono anche i padri che in realtà non vorrebbero far mancare nulla ai loro figli ma vorrebbero essere sicuri che la ex non utilizzi quel denaro per le proprie spese.
Purtroppo, quest’ultima preoccupazione non si può eliminare, poichè non esiste un sistema di controllo del modo con cui viene utilizzato l’assegno di mantenimento per i figli. Nei casi di separazione consensuale, si potrebbe inserire nell’accordo l’impegno del genitore percipiente l’assegno di trasmettere all’altro un rendiconto periodico. Ma attenzione, questa clausola non viene accettata di buon grado da chi riceve l’assegno. La legge nin lo prevede e, dunque, perchè obbligarsi a questo?
La cosa più saggia è dare fiducia all’altro genitore. Dopodichè, se emergesse che effettivamente l’assegno non viene speso dal genitore collocatario per le necessità dei figli, allora si può affrontare la questione rivolgendosi all’avvocato, e se necessario, al giudice.
Modalità di mantenimento dei figli che possono alleggerire l’esborso mensile
Ad ogni modo, non esistono trucchi per non pagare il mantenimento dei figli. Esistono, piuttosto, delle modalità con cui concorrere al mantenimento che possono alleggerire il peso economico che grava sul genitore obbligato.
Per esempio, si può cercare di fare un accordo mediante il quale l’ammontare dell’assegno viene ridotto in cambio dell’intestazione di una quota della casa familiare al figlio stesso.
Oppure, è possibile ridurre l’assegno mensile per il mantenimento ordinario compensando questa riduzione con una percentuale superiore di partecipazione alle spese straordinarie! O viceversa a seconda della situazione.

