Amministratore, giudice, avvocato: al diavolo tutti

Scritto il 05 Maggio 2009 in Amministrazione di Sostegno DC-Beneficiario (poteri e diritti)

Cosa può fare il beneficiario riottoso riguardo alla misura di protezione attivata a suo favore, il quale sia compiutamente convinto della propria autonomia e voglia essere lasciato in pace e che, per tale ragione, sfugga con successo all’amministratore nominato (un avvocato), non rispondendo alle sue telefonate, né alle sue lettere?
Potrà del tutto legittimamente domandare al giudice la revoca dell’amministrazione di sostegno.



E cosa farà, allora, il giudice cui quella domanda di revoca sia stata rivolta, oltretutto formalizzata in piena regola, con l’ausilio di un avvocato?
Valuterà la domanda, convocherà beneficiario e amministratore (che, in tale occasione avranno modo di conoscersi per la prima volta), sentirà le ragioni del ricorrente, e trarrà alcune conseguenze dalle circostanze del caso concreto.
Così, come avvenuto in questo caso milanese, il g.t. potrà interpretare il rifiuto di contatti con il vicario nominato quale fatto sintomatico di qualche ombra psichica nell’amministrato, in quanto – leggiamo – “una persona veramente capace di valutare e comprendere la funzione dell’amministratore di sostegno avrebbe accettato di parlare con il suo amministratore, allo scopo di far capire la propria piena capacità o autonomia di decisione”.
Ma, valuterà, il giudice, anche altre circostanze del caso concreto, come – per esempio – il fatto dedotto dal ricorrente e accertato – che questi ha in effetti trovato un lavoro da solo, ed ha accettato di andare a vivere nella casa messagli a disposizione dei genitori, tanto da dover concludere che, almeno sotto il profilo patrimoniale, il beneficiario possiede una certa autonomia, e dunque, non è detto che abbia torto riguardo al rifiuto di essere protetto.
E potrà rivedere, allora, il giudice, le precedenti determinazioni, riducendo i poteri del vicario, fino a conservare l’investitura per talune categorie di atti, come ad esempio per i rapporti con enti previdenziali ed assistenziali, o con le autorità sanitarie per conoscere le esigenze terapeutiche della persona e convincerla magari ad assumere le terapie che occorrano; o, ancora, per acquisire presso le banche notizie sulla sua situazione patrimoniale.

Si avrà, allora, un provvedimento – come quello che pubblichiamo – dal taglio molto morbido, assai poco intrusivo, che potrebbe quasi accostarsi, nella sostanza e quanto agli effetti, all’accoglimento della domanda di revoca; salvo poi arrivare a questo esito finale allorquando il beneficiario accoglierà l’invito del giudice di esibire una qualche certificazione sanitaria da cui possa desumersi la sua piena autonomia.

Una mezza vittoria, insomma, per il beneficiario, il quale – però – mantenendo fede alla propria caparbia posizione, non l’ha intesa proprio così, scrivendo al proprio avvocato (la sottoscritta, nella specie) di ritenersi libera da ogni impegno.

 

 

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