Risarcito il danno non patrimoniale ad una moglie svilita e ridotta a badante della suocera. Il Tribunale veneto sviscera minuziosamente la fattispecie soffermandosi sul delicato e controverso rapporto tra addebito della separazione e risarcimento del danno subito dal coniuge in conseguenza della condotta del partner.
Colpisce la circostanza che detta pronuncia arrivi ben prima della recentissima sentenza di “recupero” del danno esistenziale da parte della Suprema Corte.
Il caso in analisi trova origine nel ricorso per separazione giudiziale avanzato dal marito per lamentata intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, seguito dalla riflessa domanda di addebito della separazione stessa da parte della moglie, per la condotta del coniuge gravemente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
Obiettava la moglie, infatti, di aver dovuto tollerare la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito e, oltre a ciò, di essere stata costretta nel ruolo di badante della suocera. Pertanto, spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno esistenziale subito, perché la condotta di questo, protrattasi per anni, oltre che fonte di turbamento psichico, doveva considerarsi gravemente lesiva dei diritti della personalità: alla libera estrinsecazione della personalità ed alla qualità della vita.
Il Collegio ascrive l’addebito della separazione al marito, ma non si limita a tale decisione.
Conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non ogni violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio è fonte di un danno risarcibile in via aquiliana, né il mero addebito della separazione può essere sanzionato ex art. 2043 c.c., pena lo stravolgimento della funzione propria della responsabilità civile, anche il Collegio veneto ritiene che occorra limitare il ricorso al presidio della responsabilità civile per quelle condotte, dolose o gravemente colpose, che siano eziologicamente ricollegabili alla lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela.
Ammessa, dunque, l’astratta risarcibilità aquiliana del danno endo-familiare, il Tribunale analizza dettagliatamente il caso in esame, specificamente alla luce delle risultanze istruttorie e della Ctu.
Ne emerge il sostanziale svilimento della moglie al ruolo di badante della suocera a fronte della relazione intrapresa da tempo dal coniuge.
Si afferma così che il danno lamentato sussiste ma non si esaurisce nella violazione dell’obbligo di fedeltà. È la lesione della dignità della moglie ad esplicare l’ingiustizia costituzionale dell’illecito aquiliano portato in giudizio.
La moglie avanza domanda per il risarcimento del danno esistenziale per la lesione del diritto all’estrinsecazione personale ed alla qualità della vita, in fatto compromessa dalla modalità di manifestazione del fallimento della sua unione. Un pregiudizio qualificato come esistenziale, ma che comunque prescinde dalla sola lesione della salute, legandosi alla necessità di protezione dei diritti della personalità.
Riconosciuto il pregiudizio, il tribunale si scontra, però, con la difficile applicazione dei postulati posti dalle Sezioni Unite del 2008, che subordinano la liquidazione del danno non patrimoniale alla sussistenza del danno alla salute.
Il caso in questione però, non è del tutto adatto per un appiattimento sul solo profilo della lesione della salute psichica, poiché oltre a questa, è presente un peggioramento della qualità della vita.
Acutamente il Collegio sottolinea che in tal modo non intende “ridare sostanza” alla categoria del danno esistenziale, ma semplicemente considerare seriamente le conseguenze derivanti dalla lesione di un diritto fondamentale della persona: l’intangibilità della sua sfera morale sintetizzata nel concetto di dignità.
Una donna per anni tradita, relegata per mesi al ruolo di badante della suocera, svilita nel proprio ruolo di moglie. Ad avviso dei giudici è indubbio che si è in presenza di una forma di attentato dell’integrità morale connotato da un agire deliberato e dal quale deriva, conseguentemente, un pregiudizio apprezzabile autonomamente. (S.A.)
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