Tribunale di Venezia, Sezione III Civile, 14 maggio 2009, n. 9234 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione III Civile, composto dai signori Magistrati: Dott. Maurizio Gionfrida Presidente Dott. Roberto Simone Giudice rel. Dott.ssa Anna Maria Marra Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato il ... da TIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò Basile, elettivamente domiciliato presso lo stesso, per mandato a margine della comparsa di costituzione del .. 1 -ricorrente – contro CAIA, rappresentata e difesa dall’avv. Elisabetta Mantovani elettivamente domiciliata presso la stessa per mandato a margine della comparsa di costituzione, -resistente con l’intervento in giudizio del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica; in punto: separazione giudiziale. Causa rimessa decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 27.2.2009 sulle seguenti conclusioni. Per il ricorrente: nel merito, rigettarsi come infondata la domanda di addebito della responsabilità in capo all’attore; rigettarsi come improponibile ed infondata la domanda ex art. 2043 c.c. di risarcimento dei danni patrimoniali e non; azzerare l’assegno fissato in udienza presidenziale posto che il medesimo trova fondamento unico nelle necessità abitative che da tempo la resistente soddisfa mediante appartamento di proprietà e posto che i coniugi hanno redditi da lavoro dipendente assolutamente equiparabili. Spese e competenze integralmente rifuse. In via istruttoria come da memoria 29.5.2005. Per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale 2.3.2004 nel merito, rinunciata la domanda in ordine all’assegnazione della casa coniugale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il .. TIZIO, coniugatosi l’..con CAIA, dall’unione con la quale non erano nati figli, adiva questo tribunale per sentir dichiarare la separazione personale fra i coniugi a causa della intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, al punto da indurlo ad allontanarsi dalla casa coniugale per evitare un aggravamento della situazione. Si costituiva la resistente e chiedeva l’addebito della separazione al marito a causa della sua condotta gravemente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, per aver da tempo intrattenuto una relazione extraconiugale con modalità tali da indurla a spiegare domanda riconvenzionale anche per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. La CAIA, inoltre, instava per l’attribuzione a carico del marito di un assegno di mantenimento di € .. al mese, gravandolo altresì delle spese mediche extra SSN, e per l’assegnazione della casa coniugale. www.dirittoeprocesso.com 2 All’udienza presidenziale del ... comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente adottava i provvedimenti interinali opportuni, gravando il ricorrente di un assegno di € 500 al mese a titolo di concorso nel mantenimento della resistente. Nella successiva fase del processo ritualmente faceva intervento in causa il Pubblico Ministero. Con comparsa del .. si costituiva l’avv. Basile per il ricorrente quale suo nuovo difensore. Con sentenza dell’8.3.2005 era pronunciata sentenza non definitiva sullo status, disponendo con separata ordinanza per l’ulteriore trattazione del giudizio. A seguito di istruttoria orale e documentale, disposta ctu in campo psicologico, la causa era rimessa al collegio per la decisione all’udienza dell’11.7.2008 sulle conclusioni epigrafate, pervia concessione dei termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il ricorso in epigrafe indicato il TIZIO, premesso che aveva contratto matrimonio con la CAIA in data 8.8.1998, dall’unione con la quale non erano nati figli, esponeva “che, dopo alcuni anni, la convivenza tra i due coniugi si rese difficile a tal punto da degenerare quotidianamente in continui alterchi e litigi, così da diventare assolutamente intollerabile; che i frequenti dissapori indussero il ricorrente ad allontanarsi di casa anche al fine di evitare un ulteriore aggravamento della situazione”. Alla sintetica narrazione contenuta nell’atto introduttivo del presente giudizio è seguita da parte della CAIA un’ampia narrazione alla base della duplice richiesta di addebito della separazione e di condanna al risarcimento del danno esistenziale per la particolare riprovevolezza della condotta del marito. In estrema sintesi, la CAIA ha esposto: 1) il vincolo coniugale era stato contratto dopo alcuni anni di convivenza e nonostante la sua iniziale titubanza, a causa del fallimento della sua pregressa unione matrimoniale e per la contrarietà palesata dalla sua famiglia (quella di origine) anche in considerazione del fatto che le sue tre figlie sarebbero rimaste a vivere con il padre (ossia l’ex marito della CAIA); 2) l’insistenza del TIZIO e l’investimento affettivo nella nuova relazione l’avevano indotta a proseguire nella convivenza iniziata nel 1994, sebbene da subito si fosse dovuta confrontare con le necessità di cura della suocera (convivente con la coppia) e con quelle di ristrutturazione dell’abitazione; 3) nel 1996, avendo il TIZIO manifestato il desiderio di un figlio, la coppia si sottoponeva ad esami e ad interventi di fecondazione assistita, risultati vani; www.dirittoeprocesso.com 3 4) celebrato il matrimonio, il 28.10.1998 si sottoponeva ad un intervento chirurgico per favorire una gravidanza naturale, tant’è che nel settembre 1999 rimaneva incinta, ma nel seguente mese di novembre la gravidanza si interrompeva spontaneamente; 5) nello stesso torno di tempo la suocera si ammalava gravemente e da quel momento si dedicava alla sua cura, provvedendo altresì ad assistere il marito in occasione di tre ricoveri ospedalieri e facendosi carico anche degli oneri economici per il mantenimento della famiglia; 6) nel novembre 2002 apprendeva da tale S. che sua moglie, figlia del datore di lavoro del TIZIO, lo aveva spinto a lasciare la casa coniugale, poiché intenzionata a coltivare la relazione intrapresa nel 1998 con quest’ultimo; 7) il marito si era poi allontanato dalla casa coniugale ed era andato a vivere definitivamente con la sua nuova compagna, limitandosi a corrisponderle la modesta somma di € 50 al mese per “il mantenimento dei cani e dei gatti”. Se comprensibile una narrazione sintetica nel ricorso ex art. 706 c.p.c., al fine di non pregiudicare una possibile consensualizzazione della lite, ferma restando l’unitarietà del procedimento iniziato con il ricorso, l’atto di costituzione del nuovo difensore del TIZIO non conteneva nessuna particolare allegazione in merito alle ragioni della crisi della coppia, salvo eccepire la decadenza ex art. 167 c.p.c. della convenuta dalla proposizione di domande riconvenzionali per non aver osservato il termine di costituzione ex art. art. 166 c.p.c. Neppure alla prima udienza di trattazione dell’8.10.2004 il TIZIO integrava le proprie allegazioni in punto di fatto, salvo ribadire nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. che l’abbandono della casa coniugale “è la mera conseguenza delle difficoltà di convivenza insorte nella coppia e certamente imputabili alla sig.ra CAIA. Secondo un criterio consolidato, il giudice dovrà estendere la sua valutazione ad un esame del reciproco comportamento dei coniugi”. In questa cornice, salvo predicare in modo apodittico l’imputabilità della cessazione della convivenza alla CAIA, l’unico dato apprezzabile per l’appunto è l’affermata intollerabilità nella prosecuzione della convivenza. Dato quest’ultimo non contestato dalla convenuta, tant’è che a sostegno della domanda di addebito è stata indicata anche la circostanza dell’allontanamento del TIZIO dalla casa coniugale in epoca antecedente al radicamento della lite (in sede di udienza presidenziale, il ricorrente ha collocato l’uscita alla fine del 2001). Osserva il collegio come vane siano le doglianze del ricorrente in merito alla mancata ammissione dei capitoli di prova contenuti nella memoria depositata il 30.5.2005, posto che in questa si indicano circostanze assolutamente nuove, nel senso di prima mai dedotte, in aperta violazione con il sistema delle preclusioni assertive introdotto dalla l. 353/1990. Ciò vale senza dubbio in ordine alle www.dirittoeprocesso.com 4 circostanze indicate ai capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 (non senza considerare che l’epoca di allontanamento dalla casa coniugale indicata in quest’ultimo contrasta con quanto detto dalla stessa parte in sede di udienza presidenziale). Per converso, la circostanza dedotta sub 4, ossia che l’assistenza alla madre del TIZIO sarebbe stata prestata in costanza di convivenza da una badante e dalle figlie (sorelle del ricorrente), ben poteva emergere in via di prova contraria (ammessa con l’ordinanza dell’11.10.2005), mentre il capitolo 9 era teso alla dimostrazione di un dato ovvio, ossia che la busta paga non poteva che essere onnicomprensiva. Infatti, eventuali compensi in “nero” sono tali perché estranei alla busta paga. Ciò peraltro non esclude che nella busta paga sia riportata esattamente l’intera retribuzione, ovviamente quella non in nero (si tratta di una pura astrazione solo legata alla confutazione di una doglianza fatta nella comparsa conclusionale dal ricorrente). 2) Tanto premesso, mette conto prendere in esame le risultanze della prova testimoniale in funzione della svolta domanda di addebito. Al riguardo, tuttavia, occorre notare preliminarmente che l’eccezione di decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali da parte della convenuta è destituita di fondamento. È ben noto che a parte la modalità di introduzione del procedimento di separazione con ricorso e non con citazione, una volta espletata l’udienza presidenziale finalizzata all’esperimento del tentativo di conciliazione, il procedimento prosegue per la fase contenziosa secondo il rito ordinario di cognizione seguendo il modello delle preclusioni delineato con la novella introdotta dalla l. 353/1990 e successive modifiche. In altri termini, il procedimento di separazione è unitario anche se preceduto dalla fase presidenziale, sì che, una volta avvenuta in questa la costituzione della parte convenuta, non è necessario procedere a reiterarla al fine di non incorrere nelle decadenze ex art. 167 c.p.c. Da tanto deriva la piena tempestività delle domande riconvenzionali svolte dalla CAIA già costituita per la fase presidenziale e l’ammissibilità anche di quella risarcitoria, perché strettamente connessa a quella di addebito, pur differendo i presupposti, ed in fatto poggiante sulle stesse circostanze di fatto. Ancora, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, è ben possibile operare una scissione fra la domanda di separazione e di addebito, posto che, pur dovendosi quest’ultima necessariamente proporsi nell’ambito di un procedimento ex art. 706 e ss. c.p.c., quella di addebito è una domanda autonoma, sorretta da diversi causa petendi (la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio in relazione causale con le ragioni della separazione) e petitum (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo). Da tanto deriva che è possibile procedere all’esame della domanda di addebito www.dirittoeprocesso.com 5 anche dopo la sentenza non definitiva (cfr. Cass. Sez. Un. 4.12.2001, n. 15279; 3.12.2001, n. 15248. Sempre sul tema del carattere autonomo della domanda di addebito, cfr. Cass. 7.12.2007, n. 25618; 9.3.2006, n. 5061; 8.2.2006, n. 2818). Venendo a trattare della domanda di addebito, il teste D., la cui conoscenza del TIZIO risale al 2001/2002, pur negando di aver mai appreso dallo stesso della sua relazione con la sig.ra X., ha dichiarato “so che il TIZIO ha lasciato la casa qualche anno fa … Nulla so circa il modo in cui il TIZIO lasciò la casa coniugale… Il TIZIO andò a vivere a Noventa di Piave con la sig.ra X, la sua attuale compagna”. La sig.ra X, sentita quale testimone, ha dichiarato di essere legata sentimentalmente al TIZIO dal gennaio 2003, pur conoscendolo dal 1996/1997, e di aver iniziato a vivere con lui dalla primavera dello stesso anno. La relazione con la X è stata ammessa dal TIZIO a far data dal 2003 in sede di interrogatorio formale: il ricorrente ha dichiarato di essere andato a vivere a casa della sua nuova compagna nell’aprile del 2003 e di averla presentata come tale negli incontri con gli amici comuni (delle parti). Se si considera che il ricorso è stato presentato dal TIZIO il 19.11.2003, appare evidente che la relazione con la X, in assenza di altre spiegazioni alternative, non può ritenersi la mera conseguenza della crisi dell’unione, ma ne è stata la sua causa se nello stesso torno di tempo (v. il teste D.) l’uomo si è allontanato dalla casa coniugale (allontanamento temporalmente collocato dal ricorrente in sede di udienza presidenziale alla fine del 2001, mentre a detta della moglie questo sarebbe avvenuto nel novembre 2002). La teste R., figlia della CAIA, oltre a soffermarsi sul contesto familiare della madre e sull’avversione palesata verso la sua nuova relazione, ha temporalmente collocato l’allontanamento del TIZIO dalla casa coniugale nell’estate del 2002 ed ha riferito di aver appreso dalla madre che solo dopo numerose insistenze iniziò a versarle € 50,00 al mese. Detta puntualizzazione sul piano temporale è coerente con quanto riferito dalla X a proposito della grave crisi nel rapporto con il marito e, comunque, colloca la relazione in epoca ben anteriore rispetto alla proposizione del ricorso. Si badi che la B. ha reso la sua testimonianza prima della X., sì da renderla particolarmente attendibile. Pur nella discordanza delle indicazioni in merito all’allontanamento dalla casa coniugale, non è revocabile in dubbio che questo sia avvenuto in assenza di alcuna valida causa di giustificazione e temporalmente si raccorda all’inizio della convivenza tra il ricorrente e la X, peraltro in data ben antecedente la proposizione del ricorso. Per questa via risulta vieppiù confermata la relazione causale tra la consapevole violazione dell’obbligo di fedeltà e la crisi dell’unione. Non è senza www.dirittoeprocesso.com 6 rilievo il fatto che il ricorrente nel chiedere la valutazione comparata della condotta dei coniugi nulla abbia saputo tempestivamente allegare (a nulla rileva l’allegazione fatta in memoria istruttoria a prova diretta) per suffragare la pretesa compromissione del rapporto, né tantomeno ha contestato la circostanza del versamento della modesta cifra di € 50,00 al mese a titolo di concorso nel mantenimento della moglie. Ancora --e tali elementi rilevano in particolare ai fini della svolta domanda di risarcimento del danno, sui cui rapporti con la tematica del diritto di famiglia ci si soffermerà più avanti --la teste T. e persino le sorelle del ricorrente hanno riferito che la CAIA ha prestato assistenza alla suocera convivente con i coniugi. Per vero, queste ultime, hanno circoscritto tale assistenza agli ultimi sei mesi di vita della madre, pur esprimendosi in forma dubitativa in termini di possibilità di prestazione di assistenza, “… al mattino c’era mia sorella e al pomeriggio c’era una badante. Io andavo al pomeriggio. Io mi occupavo delle cure ospedaliere” (cfr. la M.); “può darsi che negli ultimi sei mesi di vita abbia dato una mano ad assistere alla mamma, anche perché io ebbi una paresi (cfr. la teste O.)”. Il dato appena indicato deve essere incrociato con quello relativo all’instaurazione della relazione con la X. Considerato che, pur volendo muovere da quanto dichiarato dalla X, peraltro sovrapponibile alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal ricorrente, appare poco credibile che appena iniziata la relazione affettiva con la X, quest’ultima abbia ritenuto di dover ospitare il TIZIO a casa sua (per quanto mossa da ragioni compassionevoli “avendo saputo che era ospitato talvolta dalla sorella e talvolta dormiva in auto”, ma la teste O. sul punto nulla ha saputo riferire, mentre per M. il fratello sarebbe rimasto sempre a casa con la moglie), ovviamente interrompendo la convivenza con il marito. Se si considera che il teste D. ha riferito di aver appreso che appena uscito di casa il TIZIO andò a vivere dalla X, appare possibile inferire che la relazione tra i due fosse ben più risalente nel tempo e, comunque, databile in epoca prossima al periodo in cui la CAIA si è occupata dell’assistenza alla suocera malata, pur nel limitato arco temporale ricordato dalle sorelle del ricorrente. In questo contesto vien fatto di rilevare come la circostanza, che, normalmente, limiterebbe il suo rilievo al solo piano dell’addebito, prende ben altra consistenza alla luce del contesto familiare allargato. Se l’avversione palesata dalla famiglia di origine alla sua relazione con il TIZIO, al punto da non partecipare alla festa di matrimonio (v. la teste B.), può aver rappresentato il terreno fertile per lo sviluppo della disturbo dell’adattamento evidenziato dal consulente d’ufficio, appare rimarchevole la circostanza dello svilimento della CAIA al ruolo di badante della suocera, mentre, stando a quanto prospettato dal ricorrente, il rapporto era ormai compromesso, ma secondo quanto www.dirittoeprocesso.com 7 emerso in sede istruttoria un tanto era dovuto alla sua relazione con la sig.ra X. Per tacere poi degli sforzi fatti dalla CAIA per rimanere incinta, compreso un invasivo intervento chirurgico, tanto da permettere di iniziare la gravidanza nel settembre del 1999, al cui insorgere il TIZIO in modo del tutto gratuito in questa sede ha fatto una non commendevole illazione sul presupposto di suoi problemi di sterilità (cfr. la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale). 3) Rinunciata la domanda di assegnazione della casa coniugale, occorre prendere in esame quella di attribuzione di un assegno di mantenimento formulata dalla CAIA. Sul punto vale la pena rammentare che non potendo procedersi all’assegnazione della casa coniugale, una volta disattesa l’istanza avanzata dalla CAIA in occasione dell’udienza presidenziale, null’altro si sarebbe dovuto disporre, rimanendo il regime di circolazione e godimento del bene regolato dal relativo titolo di proprietà. Sennonché, una volta disattesa l’istanza di assegnazione della casa coniugale, la valutazione comparata dei redditi e della disponibilità patrimoniale delle parti, al fine di permettere a quello dei due privo di redditi adeguati per conservare un tenore di vita analogo a quello cui avrebbe avuto diritto in caso di prosecuzione della convivenza, anche in questa sede non può non tenere conto degli oneri sostenuti per il soddisfacimento della necessità abitativa. Il TIZIO sulla base delle dichiarazioni prodotte risulta aver beneficiato dei seguenti redditi netti (reddito complessivo – imposta netta / 12) mensili: 2003 € 1.319,92 2002 € 1.209 2001 € 1.049,88 Per converso la CAIA ha documentato il reddito per il mese di settembre 2004 di € 945,00 e per l’anno 2005 sulla base del modello 730 risulta aver beneficiato di un reddito netto mensile di € 1.387. Tale indicazione, ovviamente al pari di quanto detto per il ricorrente, fotografa un importo medio mensile avuto riguardo all’insieme delle retribuzioni compresa la tredicesima mensilità. Se la funzione dell’assegno di mantenimento è quella di permettere al coniuge istante, non in condizione di procurarseli altrimenti, di disporre dei mezzi necessari onde poter mantenere lo stesso tenore di vita, di cui avrebbe potuto godere in costanza di convivenza (cfr. Cass. 24.4.2007, n. 9415; 30-03-2005, n. 6712; 16-12-2004, n. 23378; 11-11-2003, n. 16912), appare evidente che si può far leva anche sulla capacità patrimoniale delle parti. In altri termini, è pacifico che la CAIA è comproprietaria di un immobile già adibito a casa coniugale, ma in uso all’ex marito, sì che da www.dirittoeprocesso.com 8 questo non trae alcun reddito. D’altro canto il TIZIO una volta liberata la casa coniugale, dove era rimasta la CAIA, trova in questa una fonte di reddito figurativo, potendo contare sull’abitazione della sua nuova compagna. Per converso, la CAIA in costanza di matrimonio avrebbe potuto beneficiare del tenore di vita complessivo assicurato dai due redditi cumulati, godendo altresì della casa coniugale. La famiglia nel suo complesso viveva in condizioni discrete come peraltro evincibile anche dalla riferita disponibilità di una motocicletta da parte del TIZIO (testi T. e M.). Attualmente, invece, l’apparente maggior reddito della CAIA, ma non si può prescindere dal rilevare come le dichiarazioni redditi del ricorrente siano risalenti nel tempo, mentre più prossima è quella prodotta dalla prima, è (ragionevolmente e) fortemente inciso dalla rata del mutuo ventennale (variabile) di € 98.000 contratto per l’acquisto del suo nuovo appartamento. In questo contesto, appare ragionevole, al fine di operare un pareggiamento tra redditi attuali e potenziali delle parti alla luce della persistenza dei vincoli di solidarietà familiare, mantenere la misura della contribuzione a carico del ricorrente in € 547,76, oltre la rivalutazione maturanda in base all’indice istat Foi. Determinazione (attualizzante l’importo stabilito in sede presidenziale), quest’ultima, onnicomprensiva, non potendo computarsi a parte le eventuali spese mediche della CAIA. 4) La CAIA ha chiesto la condanna del marito al risarcimento del danno esistenziale, perché la condotta di questo (asseritamente) protrattasi per anni, oltre che fonte di turbamento psichico, deve considerarsi gravemente lesiva dei diritti della personalità: alla libera estrinsecazione della personalità ed alla qualità della vita. Al riguardo, si può affermare che la netta barriera che separava responsabilità civile e diritto di famiglia, sì da determinare la non interferenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, fatta eccezione per il caso della commissione di specifici fatti di reato, è stata superata dalla giurisprudenza tanto di merito (cfr. Trib. Monza 5.11.2004; Trib. Milano 24.9.2002; 4-6-2002; 7.3.2002; Trib. Firenze 13.6.2000), quanto di legittimità (Cass. 10.5.2005, n. 9801). In particolare, è stato ritenuto che ai fini del riscontro di una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. a carico del coniuge inadempiente ai doveri coniugali, il giudice deve accertare, anzitutto, la obiettiva gravità della condotta assunta dall'agente in violazione di uno o più dei doveri nascenti dal matrimonio, pur nel contesto di una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i coniugi nel contesto familiare, ed in secondo luogo verificare con speciale rigore la sussistenza di un danno oggettivo conseguente a carico dell'altro coniuge e la sua riconducibilità in sede eziologica non già alla crisi coniugale in quanto tale, per sé di norma produttiva di uno stato di sofferenza www.dirittoeprocesso.com 9 psico-emotiva, affettiva e relazionale, oltre che talora di disagio economico e comportamentale a carico di almeno una delle parti, ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva, dell'agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più dei doveri coniugali (cfr. Trib. Milano 7.3.2002). In altri termini, non ogni violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio può essere fonte di un danno risarcibile in via aquiliana, né il mero addebito della separazione, ossia la consapevole violazione di tali obblighi causalmente ricollegabile al fallimento dell’unione, può essere sanzionata ex art. 2043 c.c., pena lo stravolgimento della funzione propria della responsabilità civile quale strumento volto a riallocare le esternalità negative in un’ottica non solo compensatrice, ma di deterrenza adeguata. Diversamente opinando si rischierebbe di fare opera di banalizzazione dell’istituto, trasformandolo in uno strumento indiretto di coazione rispetto al rapporto di coppia, tradendo il senso della vigente disciplina in materia di separazione basato sull’oggettiva rilevazione di una situazione ostativa alla prosecuzione della convivenza o di pregiudizio alla prole dal suo protrarsi. Non senza considerare che, in assenza di una regolazione delle unioni di fatto, un eccessivo ricorso allo strumento della responsabilità civile finirebbe per sortire un esito di deterrenza tale da dissuadere dal ricorso all’istituto del matrimonio con esiti controintutivi sul piano della tutela dei soggetti deboli. Occorre allora mantenersi nel solco della differenziazione rimediale, riportando nell’alveo di quelli tipici della crisi dell’unione anche condotte tali da legittimare una pronuncia di addebito e limitando il ricorso al presidio della responsabilità civile al cospetto di quelle dolosamente, anche in termini di dolo eventuale, o gravemente colpose, eziologicamente ricollegabili alla lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela nell’ambito del consueto giudizio di bilanciamento proprio del settore in questione. La Cassazione (sentenza 26-05-1995, n. 5866) aveva già precisato che l’addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Per converso, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all’addebito integrano gli estremi dell’illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata. Posta, dunque, la sicura applicabilità del disposto normativo ex art. 2043 c.c. anche nell'ambito dei rapporti tra coniugi, occorre vagliare in concreto: -se la condotta assunta da uno di essi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sia anzitutto soggettivamente imputabile al suo autore, in quanto sorretta da dolo o colpa; www.dirittoeprocesso.com 10 -se questa sia in concreto lesiva di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata dell'altro e produttiva di danno perciò ingiusto; -se fra la condotta stessa ed il danno accertato sussista in effetti un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile. Più di recente, in un’ottica incentrata sui diritti della personalità, la cui tutela non può subire discontinuità in funzione del soggetto autore dell’aggressione, ritenuta la piena sovrapponibilità fra i rimedi predisposti dal diritto di famiglia a presidio delle situazioni di crisi e quello della responsabilità civile, la Suprema corte ha dato rilievo alla dignità dei coniugi come diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile (Cass. 9801/2005). Se non ogni violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, e neppure la pronuncia di addebito, permettono di fondare una valutazione in termini di ingiustizia del danno, deve valere anche la proposizione inversa: la mancanza di addebito della separazione di per sé non esclude il ricorso allo strumento risarcitorio. Occorre allora guardare più nel concreto se ed in quale misura la condotta di un coniuge, dolosa o gravemente colposa, possa essere ritenuta fonte di un danno, perché lesiva di un diritto inviolabile della persona secondo quanto espresso dalle Sezioni unite del 2008 (sentenze 11.11.2008, n. 26972/26973/26974/26975, che hanno così affinato il concetto di interesse della persona di rango costituzionale secondo la tassonomia consegnata da Cass. 8827/8828-2003), sempre che sia accertato il nesso di causa. Per cercare di concretizzare la nozione di quid pluris portata in esponente dalla giurisprudenza (cfr. Trib. Milano 24.9.2002) pare miglior partito guardare all’agente, finendo per dar rilievo a condotte, apertamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, poste in essere pur nella consapevolezza della loro attitudine a recare pregiudizio alla sfera dell’altro coniuge. L’esito dell’istruttoria orale ha portato in esponente il sostanziale svilimento della CAIA al ruolo di badante della suocera a fronte della relazione da tempo intrapresa dal TIZIO. In questo contesto, non è la mera violazione dell’obbligo di fedeltà (con tutto quanto ne è conseguito), ma l’atteggiamento complessivo di misconoscimento del ruolo e della dignità della CAIA da parte del marito, il quale, non potendolo fare prima per ragioni di carattere intuitivo, ha lasciato la casa coniugale in epoca di poco successiva al decesso della madre. Ormai, svanito il rapporto con la moglie per aver già da tempo intrapreso la relazione con la X, il TIZIO avrebbe ben potuto coronare la sua aspettativa sul piano affettivo, che finisce, tuttavia, per ammantarsi dell’illiceità per la scansione temporale degli accadimenti, ma, soprattutto, per il pieno disprezzo nei confronti della CAIA. La pretesa “dote”, come elegantemente riferito nella comparsa conclusionale del ricorrente www.dirittoeprocesso.com 11 (cfr. pag. 9), non rileva come posta da sistemare al momento di verifica del bilancio familiare, semmai finisce per aggravare in termini di estrema noncuranza la condotta dell’uomo. Come altrimenti si dice, take the plaintiff as you find him. La CAIA nell’avanzare domanda per il risarcimento del danno esistenziale ha invocato l’attentato al diritto all’estrisencazione personale ed alla qualità della vita, in fatto compromessa dalla modalità di manifestazione del fallimento della sua seconda unione, cui si riferisce associato un trauma psichico aggravato dal fallimento della precedente unione. Al cospetto di siffatta allegazione, basata sulla prospettazione di un pregiudizio qualificato come esistenziale, ma che comunque prescindeva dalla sola lesione della salute, legandosi alla necessità di protezione dei diritti della personalità, la consulenza tecnica d’ufficio, da intendersi pienamente richiamata in questa sede per la rigorosa scientificità, tant’è che lo stesso consulente di parte TIZIO non ha formulato particolari osservazioni (si veda l’allegato alla relazione del ctu dr. Bianchi), si è mossa su più livelli: 1) data la difficoltà di operare una netta cesura tra mente e corpo, è stata scrutinata la possibilità di inquadramento della condizione della CAIA all’interno di un preciso quadro nosografico; 2) la verifica della erosione dei profili relazionali dell’esistenza della donna. Con riferimento al punto 1, il consulente ha rilevato sintomi subclinici sia dello spettro ansioso, sia di quello depressivo, tuttavia insufficienti per soddisfare i criteri necessari per un inquadramento come disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso sulla base della versione più aggiornata del DSM (IV-Tr). Detto disturbo, ad avviso del consulente, si è presentato nell’immediato a seguito dell’abbandono della casa coniugale da parte del marito, tant’è che in seguito la donna fece ricorso a cure specialistiche (cfr. i docc. 5 e 6 della memoria istruttoria della resistente), per poi regredire fino all’attuale stabilizzazione subclinica. Sennonché, pur non potendosi integrare uno stato di malattia di carattere permanente, la resistente ha presentato un quadro transitorio di disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso per un periodo di circa due anni. Al riguardo, e qui s’innesta l’unica rilevante osservazione del ctp, il consulente ha precisato che la risposta della CAIA all’abbandono da parte del marito si è intrecciata ad un altro evento stressante di poco successivo: la malattia e la morte del fratello. Gli effetti patogeni dei due eventi, a detta del consulente d’ufficio, non sono separabili, risultando impossibile procedere ad un apporzionamento sul piano causale. Sennonché, la morte del fratello in un contesto di precedenti contrasti endofamilairi, proprio legati al suo secondo matrimonio (non ignoti al TIZIO), se vissuta con elevato senso di colpa, ha innescato nella donna un meccanismo di reazione sul piano emotivo, www.dirittoeprocesso.com 12 che le ha permesso di “regredire” sino allo stato attuale, non apparendo determinante la blanda terapia farmacologica assunta. Osserva il collegio come le difficoltà palesate dalla CAIA nell’elaborazione del lutto familiare, come rilevato dal ctu, dovrebbero rimanere estranee al presente giudizio, perché non direttamente ascrivibili al TIZIO. Sta di fatto che le palesate difficoltà, come si legge nella relazione, si legano strettamente al senso di colpa della CAIA per non aver dato ascolto ai consigli del fratello. In questo contesto, ferma l’impossibilità di separazione degli effetti, la reazione emotiva all’abbandono familiare ha compromesso il quadro della donna, la quale è arrivata al momento del decesso del fratello in condizioni già provate. Per converso, proprio il senso di reazione provocato da questo evento, ossia l’abbandono di un atteggiamento remissivo a favore di uno rivendicativo, ha “potuto proteggere la signora da ben più gravi reazioni psicopatologiche, che di fatto non si sono manifestate nel decorso naturale (cfr. relazione del dr. Bianchi, pag. 13 s.). Riguardo al profilo relazionale od alla qualità della vita, valorizzabile in termini di conseguenza rispetto alla lesione della dignità ed integrità morale del coniuge, il consulente sulla base di una scala appositamente costruita per misurare l’incidenza degli eventi sui profili esterni (dinamico-relazionali), c.d. SVARP (accanto alle quatto macroaree 1 affetti, sesso, famiglia; 2. lavoro e partecipazione sociale; 3. scuola, arte, scienza, poesia, cultura; 4. svago, giochi, vacanza e ambiente, è stata ritenuta anche quella biologico sussistenziale), ha ritenuto l’esistenza di una sostanziale tenuta delle principali aree di funzionamento: “cura di sé, lavoro, relazioni sociali, relazioni affettive, svago. Per molti aspetti, la qualità della vita della signora è perfino migliorata dopo la definitiva separazione dal TIZIO. La sola attività che risulta permanentemente compromessa è quella della sessualità del tutto esclusa non solo dalla realtà presente, ma anche dalla possibilità futura”. Detta perdita della qualità della vita è stata stimata dal consulente in una percentuale del 15% di natura permanente, cui è associata, per il periodo antecedente, un deterioramento di carattere temporaneo di due anni. 5) Osserva il collegio che la materia del danno non patrimoniale è stata ampiamente riscritta dalle Sezioni unite con quattro pronunce rese in data 11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), con le quali si è portato a maturazione (non è dato sapere se definitiva) il percorso iniziato da Cass. 8828-8827/2003 (e prima ancora da Corte cost. 87/79). In breve, e per quel che rileva ai fini del presente giudizio, il sistema del risarcimento del danno è stato ricomposto nel quadro della bipolarità patrimoniale/non patrimoniale, l’uno connotato dalla regola dell’atipicità, l’altro da quella opposta della tipicità. In realtà, ad avviso del giudicante, la contrapposizione non dovrebbe attenere www.dirittoeprocesso.com 13 al danno, ma al bene inciso dal fatto illecito e dalla sua considerazione da parte dell’ordinamento: mentre nel caso del danno patrimoniale è sufficiente la lesione di qualsiasi interesse meritevole di tutela, che non sia di puro fatto (cfr. Cass. Sez. Un. 500/1999), nel caso del danno non patrimoniale la sua risarcibilità è subordinata al riscontro di un fatto reato, ad una espressa menzione a livello legislativo (altri casi determinati dalla legge) ovvero alla lesione di un diritto inviolabile della persona (“deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata” § 2.12, Cass. 26972/2008). Nel quadro della riaffermata bipolarità del sistema della r.c. e della riconosciuta unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, per quanto non pienamente condivisibile l’assunto secondo cui tale è il danno da lesione di un interesse della persona privo di rilevanza economica (§ 2.3 ibid.), posto che non è revocabile in dubbio che la lesione di un interesse della persona è suscettibile di apprezzamento economico senza per questo assumere la natura di danno patrimoniale (come si faceva in vigenza della lettura restrittiva dell’art. 2059 c.c. per risarcire ex art. 2043 c.c. il danno alla salute), non è più dato distinguere sottocategorie di danni (§ 2.13 ibid.), dovendo, invece, prendersi in esame i concreti pregiudizi allegati dalle parti, cercando di evitare duplicazioni sul piano della liquidazione (§ 4.9 ibid.) soprattutto quando alla sofferenza soggettiva si associ la lesione di altro diritto inviolabile della persona (nella specie, la salute) ovvero la lesione del rapporto parentale. Venendo al caso di specie, sulla base dell’invito formulato dalle Sezioni unite (§ 4.9) parrebbe necessario anche oggi procedere ad una liquidazione del danno non patrimoniale partendo dalla lesione del bene salute, salvo poi adeguare la liquidazione in modo da considerare le restanti componenti di pregiudizio. Il caso in esame, tuttavia, mal si presta ad appiattimento sul solo profilo lesione della salute psichica, posto che oltre a questa viene in rilievo, ma su una scala valoriale diversa, la compromissione/peggioramento della qualità della vita. Si badi che per questa via non s’intende ridare sostanza alla categoria del danno esistenziale, ma semplicemente prendere sul serio le conseguenze derivanti dalla lesione di un diritto fondamentale della persona: l’intangibilità della sua sfera morale sintetizzata nel concetto di dignità. Se al cospetto di un fatto illecito colposo lesivo della salute il profilo del pregiudizio di carattere morale può essere preso in considerazione come incremento percentuale della componente biologica, in presenza di forme di attentato dell’integrità morale connotate dall’agire deliberato è ben possibile apprezzare in modo autonomo detto pregiudizio, che nel caso di specie si è tradotto in una riduzione della sfera sessuale. A ciò s’aggiunga che non è revocabile in dubbio che il risarcimento del danno non patrimoniale non ha funzione compensativa, non servendo a rimettere il creditore nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se il fatto non si fosse verificato come normalmente accade al cospetto della lesione www.dirittoeprocesso.com 14 di un interesse patrimoniale, rinveniente sul mercato un suo surrogato. In tali vicende, accanto al profilo satisfattivo per la perdita di utilità di carattere non patrimoniale viene sicuramente in rilievo un profilo sanzionatorio/deterrente, ossia mediante un equivalente pecuniario il sistema cerca di disincentivare condotte lesive. In altri termini, fermo restando che si devono prendere in esame le conseguenze in concreto manifestatesi nella sfera della vittima, appare possibile in tali vicende stabilire un rapporto di proporzionalità anche con la (natura ed il tipo di) condotta dell’offensore, accedendo, pertanto, alla ridetta valutazione. Ciò premesso, nell’ambito della chiesta domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle indicazioni rese dal consulente, il quale ha evidenziato una condizione di invalidità temporanea pari al 50% per i primi 12 mesi e del 30% per il restante periodo, deve essere liquidato a titolo di pregiudizio di natura psichica temporaneo l’importo di € 14.016 ai valori attuali (€ 24 X 365 di ITP al 50% ed € 14,4 X 365 di ITP al 30%). Con riferimento alla lesione della sfera della dignità, da cui è derivata una compromissione della sfera relazionale di carattere permanente, il collegio ritiene di poter fare applicazione di un criterio elaborato da recente dottrina, la quale peraltro interseca appieno la traiettoria di altre pronunce del Tribunale di Venezia a proposito dell’inclusione dei profili relazionali nel sistema tabellare per la liquidazione del danno alla persona (cfr. per un precedente reso in epoca non recente Trib. Venezia 14.1.2003): è possibile estrarre dalle tabelle in uso nei vari distretti giudiziari la stima dei profili relazionali. Per fare questo è possibile sottrarre dall’importo ottenuto moltiplicando il valore del punto, individuato in funzione dell’età del leso e della percentuale di lesione, quello ottenuto dal valore base (per la classe di età) e ragguagliato alla stessa percentuale. Nella specie, i dati da prendere a riferimento sono i seguenti: a) età all’epoca dei fatti – 50 anni; b) valore del punto base per classe di età € 1.443,32; c) valore del punto tabellare in funzione della percentuale di perdita dei profili relazionali € 1.927,67; d) percentuale di perdita dei profili relazionali – 15%; In relazione a tale componente di danno si perviene a liquidare sempre ai valori attuali l’importo di € 7.265,25 [ (1927,67 X 15) – (1443.32 X 15)]. Non è possibile, in assenza di elementi più univoci in merito al momento effettivo di inizio della condotta lesiva da parte del ricorrente, procedere alla liquidazione del pregiudizio relazionale di carattere temporaneo, indicato dal ctu in due anni circa, senza che questo possa inficiare la www.dirittoeprocesso.com 15 valutazione espressa in tema di addebito e di presupposti fondanti la chiesta tutela risarcitoria, trattandosi di due profili affatto diversi, perché l’uno attinente al quantum, l’altro all’an. Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale deve essere liquidato l’importo complessivo di € 21.281,25. Su tale importo, inoltre, saranno dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dal momento della decisione al saldo. Osserva il collegio come la determinazione all’attualità del danno alla persona sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell’ambito dei debiti valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n. 12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-1990, n. 6209). Sta di fatto che negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova, sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 13.2.2008, n. 3268; 22.10.2004, n. 20591; 25-08-2003, n. 12452). TIZIO deve essere condannato al pagamento in favore CAIA, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di € 21.281,25, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dal momento della decisione al saldo. La resistente in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. a buon titolo ha chiesto ai sensi dell’art. 89 c.p.c. la cancellazione di alcune espressioni contenute nella comparsa conclusionale del ricorrente. In particolare, si tratta delle frasi riportate da pagina 1 penultima riga fino a pagina 2 riga 8, nonché di quelle riportate a pag. 8 “… si atteggi a vittima sacrificale muovendosi nella presente vicenda processuale con risentimento ed astio per far pagare un conto salato a TIZIO…”; “… sono molto indicative dello spirito che muove e degli scopi che persegue la resistente in questa vicenda processuale”. www.dirittoeprocesso.com 16 L’istanza deve essere accolta con riferimento a quanto riportato a pag. 8, mentre riguardo all’altro passo deve prendersi in considerazione solo la frase riportata a pag. 2 primo capoverso “…l’astio e lo spirito che hanno improntato le domande della resistente …”. Tutti i passi indicati appaiono connotati da un intento gratuitamente offensivo nei confronti della resistente e finanche della avversa difesa (quale soggetto portatore delle ragioni della parte), che trascendono la finalità difensiva e lasciano trasparire un intento del tutto spregiativo nei confronti della stessa. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Spese di ctu a definitivo carico del ricorrente. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: 1) dichiara l’addebito della separazione a TIZIO; 2) pone a carico del TIZIO l’obbligo di versare alla moglie la somma di € 547,76 a titolo di concorso nel mantenimento della moglie. Somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all’indice Istat Foi a decorrere dal febbraio 2010, prendendo a base quello del febbraio 2009; 3) condanna Giuseppe TIZIO al pagamento in favore CAIA, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di € 21.281,25, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dal momento della decisione al saldo; 4) dispone la cancellazione dalla comparsa conclusionale del ricorrente delle seguenti espressioni -a pag. 2 primo capoverso “…l’astio e lo spirito che hanno improntato le domande della resistente …”; -a pag. 8 “… si atteggi a vittima sacrificale muovendosi nella presente vicenda processuale con risentimento ed astio per far pagare un conto salato a TIZIO…”; “… sono molto indicative dello spirito che muove e degli scopi che persegue la resistente in questa vicenda processuale”, manda alla cancelleria per l’annotazione del provvedimento sull’originale dell’atto; 5) condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.600, di cui € 100,00 per spese, € 1.500 per diritti ed € 3.000 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge; 6) spese di ctu a definitivo carico del TIZIO; 7) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Venezia il 27 febbraio 2009 Il Presidente www.dirittoeprocesso.com 17 L’estensore Il Collaboratore di Cancelleria Depositata in cancelleria Il Collaboratore di Cancelleria pubblicata il 14 maggio 2009 www.dirittoeprocesso.com 18