Se ti stai separando forse ti stai chiedendo che ne sarà del conto corrente.
E il dubbio potrebbe riguardare sia il tuo conto corrente personale dove hai racimolato dei risparmi, frutto del tuo lavoro; ma anche il conto comune, quello cointestato con l’altro coniuge nel quale sono confluiti i guadagni del tuo lavoro.
Ecco, adesso, con la separazione personale, che cosa succederà?
La risposta a questa domanda è diversa a seconda del regime patrimoniale, di separazione o di comunione dei beni, in cui la coppia si trova.
Dobbiamo, pertanto, distinguere queste due situazioni.
Alla fine dell’articolo farò una precisazione importante, che ti suggerisco di non perdere.
Sorte del conto corrente quando i coniugi sono in separazione dei beni
Allora, la prima ipotesi è che marito e moglie si trovino in separazione dei beni.
In questo caso, il conto corrente intestato ad uno solo dei coniugi appartiene a questi in via esclusiva.
E ciò comporta che il saldo attivo del conto spetta soltanto al coniuge titolare del conto.
Tieni presente che in regime patrimoniale di separazione non è obbligatorio mantenere i conti separati. Pertanto, marito e moglie potrebbero anche avere conti cointestati.
In tal caso, con la loro separazione personale essi andranno a suddividere il saldo del conto a metà.
Qualora, però, uno dei due abbia versato somme maggiori e ciò venga riconosciuto dall’altro coniuge o possa essere provato, allora, chi ha versato di più potrà esigere una somma maggiore.
Sorte del conto corrente quando i coniugi sono in comunione dei beni
La seconda situazione è quella in cui la coppia si trova in comunione dei beni.
In presenza di comunione dei beni, il fatto che il conto corrente sia intestato ad uno soltanto o ad entrambi i coniugi non fa differenza.
Infatti, il denaro depositato su quel conto spetterà ad entrambi. Dunque, con la separazione personale, il saldo andrà suddiviso in parti uguali, salvo diverso accordo.
Ci tengo a sottolineare che la regola della suddivisione a metà del denaro presente sul conto vale soltanto se e dal momento in cui marito e moglie si separano.
E, difatti, durante la normale convivenza matrimoniale, il denaro presente sul conto intestato ad un solo coniuge è di spettanza esclusiva di questi.
Comunione de residuo
Forse questo passaggio non è semplice. Possiamo anche dire allora che se marito e moglie sono in comunione dei beni, con un conto corrente intestato (per esempio) al solo marito, la moglie potrà pretendere di ricevere la metà del saldo attivo soltanto nel momento della separazione personale, non prima.
Si parla, in questo caso, di comunione de residuo. Ciò significa che la comunione sul saldo attivo del conto sorge soltanto nel momento stesso in cui viene meno il regime patrimoniale di comunione legale; er questa trasformazione avviene per effetto della separazione personale.
Ma, attenzione!
Prelevamenti dal conto corrente
Che cosa succede se il coniuge titolare esclusivo del conto corrente, in prossimità della separazione personale, prelevi o trasferisca il saldo attivo del conto, al fine di evitare di doverne corrispondere metà all’altro coniuge?
A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che forma oggetto della comunione “de residuo” soltanto il denaro che rimane, che cioè non sia stato consumato dal coniuge titolare del conto.
E non rileva la ragione dell’avvenuta consumazione.
Non sussiste, infatti, un diritto dell’altro coniuge a che il titolare del conto conservi quanto in esso si trova per soddisfare l’aspettativa del primo nel caso di separazione personale.
Il primo avrà diritto alla metà di ciò che si trovi sul conto al momento dello scioglimento della comunione dei beni per effetto della separazione personale.
Il coniuge titolare del conto corrente, dunque, potrebbe correre in banca, prima della separazione, e prelevare i risparmi che vi si trovano!
Data la complessità della materia, se sei coinvolto in questo genere di problematiche, ti consiglio di sottoporre la tua situazione specifica ad un avvocato competente in modo da analizzarla correttamente ed assumere le iniziative più opportune.
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La sentenza della Corte di Cassazione di cui parlo nel video è la n. 2597 del 7.02.2006.
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