Oggi affrontiamo una questione in materia di casa familiare e spese condominiali. La questione è la seguente:
Chi paga le spese condominiali della casa familiare assegnata ad uno dei due?
Prima di tutto ti ricordo che quando parliamo di assegnazione della casa familiare non intendiamo che la casa passa in proprietà o in comproprietà al coniuge assegnatario.
L’assegnazione viene considerata da molti mariti e padri una forma di esproprio; in realtà la proprietà rimane salda in capo a chi ne è proprietario.
Nella separazione accade, piuttosto, che uno dei coniugi deve lasciare la casa nella disponibilità dell’altro e dei figli.
Dunque, il genitore che deve andarsene perde la disponibilità dell’abitazione, ossia il diritto di continuare ad abitare in quella casa.
Ciò avviene perché ci sono figli piccoli o figli maggiorenni non ancora indipendenti dal punto di vista economico. Dunque la legge tutela i figli dando loro il diritto di rimanere nella casa dove vivevano insieme ai genitori.
Ricordato questo, veniamo alla domanda specifica.
Chi paga le spese condominiali relative alla casa familiare in questo caso ?
E, l’amministratore condominiale potrà richiederne il pagamento al coniuge assegnatario?
Se stai pensando che sia giusto che le paghi l’assegnatario, purtroppo non è così perché la giurisprudenza la pensa diversamente.
Con la sentenza n.16613 del 23.05.2022, la Corte di Cassazione ha escluso che l’amministratore condominiale possa chiedere il pagamento delle spese condominiali al coniuge assegnatario della casa.
La ragione di ciò è data dal fatto che le spese condominiali gravano per regola generale su chi è proprietario dell’immobile.
Inoltre la Corte di Cassazione ha chiarito che l’amministratore condominiale non potrà, in caso di mancato pagamento, notificare un decreto ingiuntivo al coniuge assegnatario della casa ma dovrà rivolgersi e, dunque, notificare eventualmente il decreto ingiuntivo, al proprietario della stessa.
E in caso di comproprietà della casa?
Ovviamente, se il genitore assegnatario è anche comproprietario della casa, le spese condominiali graveranno su entrambi i coniugi per metà ciascuno. Quello che abbiamo visto sopra riguarda il caso in cui il proprietario dell’immobile è esclusivamente, al 100%, il genitore non assegnatario, quello cioè che ha dovuto trasferirsi a vivere altrove.
Attenzione però.
Ma nei rapporti tra i due coniugi come si regola la questione?
La risposta che ti ho dato riguarda l’eventuale richiesta che l’amministratore condominiale rivolga al coniuge assegnatario della casa.
Ma – ed è questa la seconda parte della risposta per la quale ti ho raccomandato di seguirmi fino alla fine del video – la questione deve essere esaminata e considerata anche da un altro angolo visuale, che è quello dei rapporti tra i due coniugi, quello proprietario esclusivo dell’immobile e quello assegnatario.
Nei nei rapporti diretti tra costoro, vale una conclusione diversa da quella che abbiamo visto sopra.
Più precisamente, graveranno sul proprietario le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile mentre graveranno su chi abita nell’immobile e dunque sul genitore assegnatario le spese che riguardano l’utilizzo del bene e dunque la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio.
Di conseguenza, l’amministratore dovrà chiedere il pagamento del totale delle spese condominiali al coniuge proprietario della casa.
Diritto al rimborso delle spese condominiali anticipate per conto dell’altro coniuge
Questi, poi, avrà diritto di rimborso nei confronti dell’altro coniuge per la quota di spese che si riferiscono all’utilizzo delle parti comuni, quindi le spese sostenute per rendere vivibile l’abitazione e dunque le spese di manutenzione ordinaria.
Questo, indicativamente, vale per le spese relative alla all’imbiancatura del vano scale comune dell’edificio, per le spese di manutenzione dell’ascensore condominiale, per le spese delle pulizie scale, per il riscaldamento delle parti comuni. E via dicendo.
Per concludere dunque: il fatto che l’assegnazione della casa sia gratuita non esonera l’assegnatario dal dover pagare le spese condominiali o meglio una parte di esse. Precisamente, l’assegnatario dovrà pagare le spese correlate all’uso delle cose comuni. Queste sono a carico di chi abita immobile; a meno che nell’accordo di separazione o nella sentenza di separazione sia indicato espressamente che queste voci di spesa rimarranno a carico del proprietario.
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