Risarcimento milionario per due gemelli trascurati dal padre

Scritto il 29 Luglio 2009 in Dc-Danni in Famiglia

Seppur partito a rilento, il filone endofamiliare della responsabilità civile va mostrando tutto il proprio rigoglio. Questo è vero, in particolare, per le fattispecie di mancato mantenimento e trascuratezza genitoriale.

Dopo le note pronunce che hanno inaugurato tale comparto (mi riferisco al trittico del 2004: la sentenza veneziana della figlia mai considerata dal padre; quella bolognese, a firma Campanile, contenente una condanna risarcitoria miliardaria, e la decisione del tribunale di Monza, che sanzionò in sede aquiliana la condotta svalutativa di un padre nei confronti dell’altro genitore), siamo di fronte ad un nuovo periodo prolifico: si veda la sentenza leccese del 3 settembre 2008 (due gemelline abbandonate dal padre dopo la morte prematura della madre), e poi – in era post-novembrina – la pronuncia di Messina e quest’ultima che qui pubblichiamo.

Anche qui è interessante, e originale direi, l’approccio riservato all’affondo delle S.U.

La vicenda. Fratello e sorella, nati da due rapporti occasionali, avuti a distanza di anni dalla madre con il medesimo uomo, lamentano di avere risentito pregiudizio sia esistenziale, sia morale, per effetto delle condotte omissive e trascuranti del padre. Quantum richiesto: 200.000,00 euro ciascuno per danno esistenziale, 100.000,00 euro ciascuno per danno morale.

L’uomo, dal canto suo, tenta di difendersi affermando che l’ordinamento non contempla l’obbligo di riconoscere un figlio naturale, mentre – nella causa – non risparmia epiteti svalutativi sul conto della madre, apostrofata come “una poco di buono” pronta ad “andare con tutti”.

Il risarcimento attribuito dal tribunale friulano (150.000,00 per ognuno) viene liquidato unitariamente a titolo di danno non patrimoniale, poiché – osserva il relatore – “in ossequio alla nota

Sezioni Unite n. 26973/2008 si deve personalizzare il riconoscimento e la liquidazione del danno non patrimoniale evitando duplicazioni di liquidazione e risarcendo il danno in modo unitario”.

Una considerazione apparentemente tranchant, che suona come adesione passiva rispetto alla svolta semplificatoria e livellatrice voluta dalle Sezioni Unite del novembre 2008.

Ma non è tutto ferro quello che non luccica. Scorrendo, infatti, il seguito della motivazione, ecco una duplice efficace valutazione compensatoria: (a) in primis, l’individuazione accurata dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata (quella che, appunto, per le Sezioni Unite è alla base della risarcibilità del danno non patrimoniale anche esistenziale); (b) e, soprattutto, un ricco, dettagliato lemmario delle ripercussioni risentite dai due figli negletti: sia nell’animo, sia nel fare quotidiano (vale la pena leggere questa parte della motivazione). Con una conclusione finale secca e perentoria, che sa davvero di ribellione:“tutto ciò deve essere adeguatamente risarcito”.

E ciò che viene risarcito in concreto, pur sotto l’etichetta rassicurante e anti -impugnabilità, è niente altro che il danno esistenziale e quello morale.

Il testo della sentenza è tratto da giuraemilia.it

 

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