TFR compensativo della pensione e assegno di divorzio

Scritto il 17 Luglio 2009 in Dc-Separazione e divorzio

Nella vicenda esaminata, la moglie, che durante la separazione aveva percepito assegno di mantenimento di 350 euro mensili, aveva domandato invano (in entrambi i gradi di giudizio) il riconoscimento dell’assegno divorzile.
In Cassazione, le cose non vanno meglio per lei, dato che la S.C. conferma non spettarle l’assegno richiesto, in considerazione della parità di condizione economica dei due ex coniugi. Fin qui, nessuna novità di rilievo, trattandosi di riaffermazione di principi consolidati.

Interessante, però, è la vicenda fattuale alla base della valutazione del S.C.
Nel tempo, ovverosia, dall’epoca della separazione, era intervenuto un cambiamento sostanziale nella condizione economica delle parti.
Mentre, infatti, il marito era andato in pensione, percependo sì il TFR, ma ricevendo un trattamento pensionistico inferiore rispetto al salario, la moglie aveva continuato a lavorare, con una retribuzione che le garantiva di mantenere il precedente tnore di vita.
La ex moglie aveva cercato di fare leva sul fatto che l’ uomo aveva riscosso il trattamento di fine rapporto (circa 47.000.000 di vecchie lire nel 2001); ma, i giudici di merito avevano attribuito a tale posta mera valenza compensativa della quota di reddito perduta con il pensionamento.
Né – d’altra parte – la ricorrente era stata in grado di dare prova degli asseriti guadagni in nero.

Il testo della sentenza è tratto da Cassazione.net

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