Il diritto del minore di crescere nella propria famiglia riconosciuto dall’articolo 1 L.n. 184/1983 non esclude che questi debba essere dichiarato adottabile, “qualora la famiglia di origine sia risultata inadeguata a fornire una idonea assistenza ed anzi la permanenza nel nucleo familiare possa provocare gravi e irreparabili danni ad una crescita equilibrata del soggetto”.
È questa la decisione dei giudici d’Appello di Bologna, decisione estremamente scrupolosa e severa, ma particolarmente attenta agli interessi dei minori e quindi doverosa.
Il quadro in cui si inserisce la pronuncia appare particolarmente delicato se non addirittura “estremo”: un padre condannato per gravi reati e una madre deceduta per cause non naturali.
In tale contesto si colloca la dichiarazione del Tribunale sullo stato di abbandono materiale e morale dei due figli minori “in quanto inseriti in un ambiente familiare dedito ad attività illecite, in condizioni di malnutrizione ed in pessime condizioni igieniche”, che legittima il collocamento urgente degli stessi in un contesto familiare idoneo.
Da qui la decisione del giudice d’Appello, sulla base anche della relazione effettuata dai servizi sociali, i quali sottolineano l’esito positivo del programma di inserimento sociale in ambito sia scolastico che relazionale intrapreso dai minori. (S.A.)
Il testo della sentenza è tratto da giuraemilia.it
