Un provvedimento indicativo del diffondersi della sensibilità dell’ interprete rispetto ad istanze di salvaguardia risarcitoria sul terreno del torto endo-familiare; tanto da accordare provvedimenti cautelare a garanzia della effettività della risposta risarcitoria.
Il caso è accostabile a quello deciso dalla esemplare sentenza della Corte d’appello di Bologna dell’ottobre 2004 (v.) e altresì alla storica sentenza veneziana del giudice Stefani (v.): anche qui un padre totalmente noncurante nei confronti del figlio naturale, fin dalla nascita di questo e ostinatamente riluttante all’assolvimento dei propri obblighi genitoriali.
L’ impenitente condotta omissiva dell’obbligato e le dubbie manovre da questi avviate su patrimonio e partecipazioni societarie inducono gli attori (madre e figlio ormai maggiorenne) a domandare provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell’uomo, al fine di vedere preservate le proprie ragioni creditorie all’esito della causa di risarcimento.
