Trib. Milano, 12 settembre 2011, n. 9965
Il Tribunale di Milano ha condannato ad un anno e tre mesi di carcere un uomo che ha provocato la morte di una persona in un incidente stradale. L’automobilista è stato condannato altresì al risarcimento del danno, sia patrimoniale che morale, nei confronti della madre e del convivente del defunto.
In merito alla posizione di quest’ultimo, il Tribunale ha riscontrato una situazione di sofferenza derivante dalla privazione della persona con cui condivideva la vita e la comunanza di intenti e progetti in una stabile ralazione sentimentale e di coabitazione. Lo stato stato depressivo dello stesso era tale da impedirgli la rielaborazione del lutto e daprodurre un forte decremento della sua attività lavorativa e professionale.
Il Tribunale ha affermato che “ciascuna unione affettiva stabile e duratura crea una condizione di vita in cui l’individuo sceglie di crescere come persona e che la sua interruzione provocata da un fatto-reato provoca una sofferenza pari a quella che si verificherebbe in una coppia formata da persone di sesso diverso”.
Il Tribunale, dunque, non ha voluto riconoscere diritti simili o uguali a quelli derivanti dal matrimonio civile, ma ha voluto tutelare una situazione affettiva e di stabile convivenza.
