Una innovativa pronuncia del Tribunale di Bologna, attenta alle istanze di tutela del diritto al riserbo, all’ intimità della vita domestica, alla serenità dei rapporti familiari.
Una coppia ha una figlia di sette anni, e vive insieme ai genitori della donna, nella casa di proprietà di questi. Finita la relazione, gli ex conviventi sottoscrivono un accordo, in base al quale l’uomo si impegna a trasferirsi altrove; ciò che, tuttavia, egli non fa, se non a pochi giorni prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario, attivato all’esito favorevole di un procedimento cautelare.
Una convivenza forzata, dunque, nonostante l’impegno ad andarsene: lui era rimasto lì, costringendo gli altri (cinque adulti e una bambina) a convivere indesideratamente per altri mesi: il tutto, poi, non in una vasta dimora signorile, ma all’interno di un normale appartamento di cinque vani: insomma, la comunione forzata e protratta di spazi, e servizi.
Innegabile – osserva scrupolosamente il giudice – che il permanere dell’ ospite non gradito abbia inciso sul normale svolgimento dei rapporti familiari, violando il diritto al riserbo dell’intimità e della vita domestica.
Nessun dubbio, poi, che siano state lese, altresì, la libertà e la dignità della ex compagna, la quale ha dovuto sopportare, tra discussioni e litigi, la vicinanza dell’uomo con il quale aveva ormai rotto il rapporto amoroso e di convivenza.
E, ancora, profilo ulteriore di pregiudizio, la compromissione della funzione genitoriale svolta dalla madre affidataria.
Mille euro in favore di ciascuno degli attori: questa, alla fine, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, operata tenendo conto della natura degli interessi lesi, e della durata della occupazione.
