Protezione del minore e prevalenza su altri valori costituzionali

Scritto il 21 Dicembre 2009 in Dc-Adozione e Affidamento

Allorquando siano plurimi ed antagonisti i valori costituzionali di riferimento, come nel caso di ricongiungimento familiare, riguardo al quale l’esigenza di protezione dei  minori si scontra con la tutela democratica dei confini dello Stato, può considerarsi adeguata solo quell’interpretazione della norma ordinaria che realizzi l’equo bilanciamento di tali superiori interessi; tale valutazione mostra la  tendenziale prevalenza del valore di protezione del minore, anche straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento dell’immigrazione.

È questo, in sintesi, il nucleo del decreto della Corte d’Appello di Bologna oggetto di attenzione. È un provvedimento attento, avveduto, che predilige la salvaguardia della protezione dei minori anche a discapito di valori parimenti eminenti.

Il provvedimento della Corte territoriale emiliana trova origine nel ricorso proposto da una cittadina marocchina, volto ad ottenere dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il rilascio del visto, già negato dall’Autorità consolare, per il ricongiungimento familiare ad essa, quale “affidataria” (kafil) di due minori, sul presupposto dell’idoneità del redatto atto di affidamento in custodia cd. Kafalah dei due gemelli da parte della madre a sè ed al suo coniuge.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il Ministero Affari Esteri, deducendo l’inidoneità dell’istituto di diritto islamico a costituire un valido presupposto per il ricongiungimento familiare.

A sostegno della propria posizione, il Ministero adduceva la natura esclusivamente negoziale dello stesso e l’assenza di ogni intervento giurisdizionale volto alla verifica dei presupposti di fatto della situazione di abbandono del minore e dell’idoneità degli affidatari.

Ad avviso dei giudici di merito, tuttavia, una esclusione del requisito per il ricongiungimento familiare per i minori affidati secondo il regime di kafalah penalizzerebbe tutti i minori per i quali esso rappresenta l’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici.

Non può, infatti, tacersi che nei confronti dei minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati l’ordinamento islamico non contempla altre forme di intervento o tutela. Inoltre, detto istituto trova espresso riconoscimento quale strumento di protezione del fanciullo anche nell’art. 20 della  Convenzione di New York del 1989.

Tra l’istituto islamico e il modello dell’affidamento nazionale – sostengono i giudici della Corte territoriale –  prevalgono, dunque, sulle differenze, i punti in comune; pertanto la kafalah di diritto islamico può ben fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare. (S.A.)

Il testo della sentenza è tratto da giuraemilia.it