Nel caso di specie, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso promosso dal marito. Questi chiedeva la riduzione dell’assegno di mantenimento, poiché la sua condizione economica era variata “in peius”. A tale riguardo, egli affermava che il suo reddito si era significativamente ridotto a seguito del venir meno della percezione di emolumenti quale amministratore di società; lamentando, di conseguenza, uno scarso approfondimento sul tema da parte dei giudici del merito, che egli affermava essere opportuno ai fini di un equo bilanciamento tra i redditi delle parti e necessario per valutare il tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio.
Inoltre, tra le censure avanzate dal marito, vi è la presunta violazione del principio dell’onere della prova, poiché, non sarebbe stato considerato, l’onere della moglie di provare il precedente tenore di vita e l’impossibilità di mantenerlo.
La Suprema Corte ritiene, al contrario, che il giudice di appello abbia correttamente comparato la situazione economica dei coniugi osservando che, nonostante la perdita reddituale, l’assegno previsto in favore della resistente era compatibile con la residua capacità economica del marito.
Interessante, poi, l’osservazione della Suprema Corte sul tema della prova: la fondatezza del diritto vantato, -questo il concetto espresso- può desumersi oltrechè dalle prove offerte dalla parte, anche da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo, anche attraverso l’esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi riconosciutigli in materia dall’ordinamento processuale.
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