Sarà probabilmente questa una delle poche occasioni in cui gli esistenzialisti approveranno una sentenza che nega il risarcimento del danno esistenziale.
La decisione è quella – alquanto attesa – della corte d’appello di Brescia, cui si era rivolto il marito omosessuale condannato a risarcire alla moglie quarantamila euro per il pregiudizio esistenziale asseritamente subito e riconosciuto dal giudice di primo grado, nell’ormai celeberrima sentenza dell’ ottobre 2006.
Il ribaltamento è totale, un’inversione di rotta a trecentosessanta gradi, poiché – osserva la Corte – sebbene debba ritenersi appurato che la relazione omosessuale del marito è stata all’origine della rottura del matrimonio (ciò che giustifica nella specie la pronuncia di addebito), non può concludersi, con altrettanta certezza, che detta relazione di per sé sia intrinsecamente grave, per il suo carattere omosessuale.
Non può dirsi – insomma – aprioristicamente che una relazione adulterina sia fonte di sicuro pregiudizio esistenziale (meglio, che questo sia ingiusto) per il coniuge che la subisce; e, dunque, tra omo-infedeltà ed etero-infedeltà non passa alcuna differenza.
La condotta adultera potrà integrare o meno gli estremi del torto aquiliano, se ed in quanto abbia calpestato una qualche prerogativa della persona meritevole di salvaguardia, ma non in quanto essa si presenti intrinsecamente atipica e inconsueta, ovverosia omosessuale: “non esistono – avverte l’estensore – criteri oggettivi di riferimento in base ai quali si possa ritenere che l’infedeltà sia più grave se si concretizza in una relazione omosessuale piuttosto che eterosessuale”.
Ma la Corte dice anche di più, mostrando in questo una sensibilità e un’accuratezza davvero apprezzabili. Dice: “il parametro di valutazione risulta estremamente soggettivo e può portare facilmente a valutazioni opposte e tali da far ritenere che una relazione omosessuale possa rivelarsi anche meno dolorosa e dannosa dell’altra, stante l’impossibilità di un confronto omogeneo tra il terzo partecipe del tradimento e il coniuge che lo subisce”.
Ed è così in effetti: quando il rivale è dell’altro sesso, tutto sommato, il coniuge che subisce il tradimento potrebbe non vedere messa a repentaglio la propria autostima, la propria desiderabilità, e il senso di adeguatezza, sotto tale profilo, potrebbe restare intatto. Molto dipenderà dalla struttura dei valori, dall’ambiente sociale e culturale, da un insieme di elementi non catalogabili a priori.
E, il tutto si traduce – nel sistema della responsabilità civile – nella conferma della negazione del danno in re ipsa e della risarcibilità del danno esistenziale quale voce di pregiudizio verificabile in concreto, che può (e deve) essere allegato e provato, e che deve sussistere nello specifico anche sotto il profilo del’ingiustizia.
Sta di fatto che, nel caso bresciano, la moglie tradita non aveva provato alcunché sul piano del pregiudizio lamentato, mentre – dato questo non desumibile dalla prima sentenza, ma che apprendiamo ora – la relazione adulterina era consistita in un solo isolato rapporto sessuale, cui, peraltro, il marito si era determinato a causa e per effetto di una disfunzione di natura organica.
E così la sentenza del tribunale bresciano, da più parti contestata per la malcelata preoccupazione omofobica che vi si poteva scorgere, ha concluso così la propria carriera: bocciata senza alcuna indulgenza.
E, dal canto loro, gli esistenzialisti sentono affrancata la loro ‘voce pupilla’ dall’ accusa di essersi prestata a sorreggere una condanna risarcitoria di impronta verosimilmente ‘ideologica’; rassicurati, comunque, dall’aperta (e del resto, oggigiorno, immancabile) adesione della corte d’appello alla piena legittimità ontologica della categoria.
