Con questa sentenza la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento: non è la singola violazione di un dovere coniugale a determinare l’addebitabilità, quanto, piuttosto, quella violazione che abbia reso intollerabile la prosecuzione dell’unione coniugale.
Nel caso deciso, il marito aveva avuto un figlio dalla relazione con la compagna, nato alcuni mesi dopo la prima udienza di serparazione.
Non essendo stato provato che era stato questo l’evento che aveva reso impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale, il medesimo – conclude il Supremo Collegio- non poteva legittimare la pronuncia di addebito della separazione.
Una conferma ulteriore, dunque, della progressiva perdita di significato dell’istituto dell’addebitabilità della separazione, ciò che, del resto, trova motivazione non soltanto nell’ evoluzione del costume sociale ma, altresì, nella inammissibile differenziazione delle ricadute che la pronuncia di addebito determina a seconda di quale sia, volta a volta, il coniuge “condannato”: si consideri, ad esempio, che ben diversi saranno gli effetti – per ciò che concerne la perdita del diritto all’assegno di mantenimento- a seconda che l’addebito venga pronunciato a carico del coniuge economicamente “debole” o, al contrario, a carico del coniuge che non avrebbe titolo a rivendicare un sostegno materiale dall’altro.
Ciò non esclude, tuttavia, che ogni violazione di un obbligo familiare che determini pregiudizio a carico di un congiunto legittimi l’invocabilità, da parte della vittima, della tutela risarcitoria di cui agli artt. 2043 e ss. c.c.
