In un’epoca, come quella attuale, in cui i panni sporchi non si lavano più in famiglia (è ben nota l’evoluzione giurisprudenziale in tema di domestic torts, la quale – nel 2000 – ha inaugurato il filone della risarcibilità dei danni tra coniugi) residuava un ambito di riservatezza pressochè assoluta, in cui il giudice non osava addentrarsi. Come è facile intuire, si trattava della sfera dei rapporti intimi tra marito e moglie; tanto che l’avvocato, di fronte alle rimostranze del proprio cliente relative a tale ambito così privato, era (ed è) solito liquidare la questione, con considerazioni del tipo: “cara signora, cosa vuol mai, la scarsa/nulla intraprendenza di Suo marito ben difficilmente potrà essere dimostrata, ai fini dell’addebito. Inutile soffermarsi su tale aspetto. Piuttosto, avrebbe potuto decidere di separarsi prima, per non continuare a vivere questa condizione…”.
E ragionamenti analoghi valevano per la situazione opposta, quella cioè del coniuge destinatario di certe proposte eccessivamente ardite.
Ciò nonostante, il tribunale di Como si è trovato a dover esaminare la domanda di addebito della separazione di una moglie la quale aveva subito (non si desume dalla sentenza per quanto tempo), comunque, aveva subito espressioni di sessualità da parte del coniuge non proprio a lei gradite. La moglie aveva sopportato malvolentieri, poiché – come da lei medesima dichiarato in sede di interpello – era molto credente; non aveva subito vera e propria violenza sessuale, dunque, dato che non si era opposta e, di conseguenza, non aveva subito una costrizione fisica. Eppure, la costrizione vi era stata, essendosi tradotta in una forzatura psicologica.
La donna venne a trovarsi in una condizione di soggezione ambientale – si legge esattamente nella decisione comasca – in un quadro di sudditanza psicologica. E tale soggezione era dipesa, altresì, da una concezione del matrimonio (propria di lei) fortemente ancorata all’idea del dovere, e della necessità di salavare il rapporto matrimoniale a tutti i costi.
Sta di fatto che ne era derivata a suo carico una infermità di natura biologica – cisti di Noloth da trauma – cui si erano aggiunte, altresì, ideazioni suicidarie.
E, come se quanto sopra non bastasse, il marito aveva anche divulgato su internet fotografie di parti del corpo della moglie, addirittura nell’ambito di un concorso dall’intitolazione pesantemente volgare.
Inutile dire che il tribunale accoglie la domanda di addebito della separazione, misura peraltro dotata, oggigiorno, di assai modesta portata sanzionatoria e, sopratutto, priva di qualsivoglia valenza riparatoria, a favore della vittima.
Il medesimo tribunale avrebbe – del tutto verosimilmente – accolto anche la domanda di risarcimento, solo che questa fosse stata formulata ritualmente: purtroppo, però, come leggiamo nella motivazione stessa della decisione – la domanda risarcitoria era stata inserita tardivamente nella sola comparsa conclusionale, ed è noto che il giudice non può pronunciare oltre la domanda.
Sarebbe stata un’occasione ben propizia per una nuova affermazione della responsbailità civile endo-familiare.
