Il “pre-matrimoniale Massey” non è mai stato invalidato[…]. L’accordo Massey prevede che in caso di scioglimento del matrimonio, per qualunque ragione, le due parti restino con quello che avevano prima e guadagnato durante, nessun profitto dal matrimonio. L’accordo protegge la parte più forte, parte che senza di esso è esposta, una preda facile. Questo patto non è romantico e non è interpretabile [1].
Alcuni di noi, leggendo questa frase, si saranno ricordati di un George Clooney che, nei panni di uno squalo del mondo divorzista, aveva trovato il modo di blindare l’amore con un patto pre-matrimoniale a prova di bomba. Gli altri invece si staranno domandando cosa sia un patto pre-matrimoniale e quasi sicuramente penseranno ad accordi tra super star americane per decidere chi porterà a spasso il chihuaua nel caso la coppia “scoppiasse”.
Partiamo dal presupposto che l’America (ma non solo) è sicuramente la nazione in cui questi patti hanno avuto il maggiore sviluppo e nella quale esercitano maggior potere; in questa terra apparentemente dorata troviamo istituti come il “clean break” oppure la possibilità per il giudice di dividere a metà il patrimonio della famiglia: strumenti così straordinari da apparire come un sancta sanctorum per tutti coloro che si trovino a fronteggiare i problemi e gli strascichi derivanti dalla rottura del vincolo matrimoniale. Spieghiamo brevemente che il clean break è un istituto/teoria molto caro a tutti i paesi di Common Law (America, Gran Bretagna e Australia) e letteralmente significa “rottura netta”: si parla cioè della modalità di divorzio che porta la coppia a scindere il precedente legame in maniera rapida e definitiva, sicuramente qualcosa che ogni coppia divorziante desidererebbe.
Ma, riprendendo le fila, cos’è dunque un patto pre-matrimoniale?
Negli USA, l’Atto Uniforme sui Prematrimoniali[2] definisce tali patti come “un accordo tra i potenziali sposi, stipulato in previsione del matrimonio ed efficace subito dopo la fine di quest’ultimo, andando ad alterare o a confermare i diritti e gli obblighi giuridici che altrimenti risulterebbero dovuti in base alla legge che disciplina lo scioglimento coniugale”. Si va cioè a definire prima del matrimonio stesso, le conseguenze di un’eventuale crisi. L’interesse per la questione è rimarchevole, si pensi infatti alle sue possibili esplicazioni concrete, una sicurezza pressoché totale di non perdere le proprie risorse economiche, più la possibilità di gestire il momento critico del divorzio nel modo più indolore e veloce possibile.
Siete stati abbagliati da questa dorata prospettiva statunitense?
Messe così a confronto Italia e America sembrano in effetti essere di due pianeti completamente diversi: il primo apparentemente arranca e predispone mezzi fragili a tutela della parte debole del rapporto; l’assegno infatti non sembra un mezzo efficace per fronteggiare la crisi della coppia e l’unica espressione di autonomia coniugale sembra risiedere nella scelta del regime patrimoniale. Non c’è traccia di una disciplina che permetta ai coniugi di esprimersi autonomamente ed in via preventiva, dando così loro la possibilità di tutelarsi economicamente.
Per meglio chiarire dobbiamo affrontare un “viaggio” negli Stati Uniti, in un percorso comparativo che ci permetta di conoscere in prima persona la loro disciplina e le loro problematiche. La normativa americana da tempo tenta di trovare dei principi comuni ma rimane ancora divisa tra due grandi gruppi eterogenei: (i) da un lato abbiamo i community of property states, nei quali i beni si scindono in separate property – beni acquistati precedentemente al matrimonio – e in marital property che comprende tutti i beni restanti, acquisiti in costanza del vincolo coniugale. Al momento del divorzio il giudice potrà disporre solamente dei beni appartenenti alla seconda categoria; (ii) dall’altro lato abbiamo gli equitable distribution states nei quali la proprietà dei beni rimane individuale fino al momento della crisi e successivamente è rimesso al giudice il potere di disporre liberamente dell’intero paniere di beni per effettuare una divisione equitativa basata su criteri non gerarchicamente ordinati.
Gli accordi pre-matrimoniali si sviluppano a partire dagli anni Settanta in conseguenza dell’adozione del sistema del no-fault divorce che permetteva di addivenire al divorzio semplicemente in base alla volontà di una delle parti. Nello stesso periodo il numero di equitable distribution states comincia ad aumentare, per permettere alle Corti statunitensi di riequilibrare il gioco di forze all’interno delle coppie, favorendo una tutela della parte più debole. I patti pre-matrimoniali furono una sorta di risposta a questa ingerenza giudiziaria che – sebbene istituita con le migliori intenzioni – veniva vista come un’indebita intrusione nelle sfere private dei cittadini.
Il legislatore però rispose con una serie di modiche legislative che conferirono alle Corti maggiori poteri di intervento, arrivando addirittura a considerare numerose ipotesi nelle quale un accordo pre-matrimoniale potesse essere considerato inapplicabile: un caso fra tutti è quello rappresentato dal legislatore californiano che considera inapplicabile l’accordo tra i coniugi se la parte contro cui viene fatto valere non ha avuto almeno sette giorni tra il momento in cui ha preso visione dell’accordo e il momento in cui l’ha sottoscritto.
Passiamo ora a parlare del sistema del Clean Break, grazie al quale il divorzio viene sempre liquidato in un atto unico, pagando una somma una tantum e rescindendo brevemente ogni legame con l’ex coniuge (salvo i rapporti con l’eventuale prole). Questa soluzione è dunque la più gradita dalle Corti statunitensi e presenta, infatti, indubbi vantaggi: offre la sicurezza di ottenere subito quanto dovuto dal coniuge economicamente più forte, non correndo così il rischio di eventualità future che potrebbero compromettere questo diritto (come ad esempio una successiva unione o convivenza che, in Italia, è presupposto per la domanda di modificazione o di revoca dell’assegno di divorzio).
Sostenere che questo sistema sia ancora attuabile ed efficace ai giorni nostri è sempre più difficile; bisogna infatti considerare lo stato attuale della vita sociale a livello mondiale, nella quale molto spesso, durante l’unione coniugale, non si accumulano beni sufficienti a soddisfare le esigenze imposte da questo tipo di sistema, concretizzandosi, la ricchezza, nella capacità reddituale dell’individuo.
Per questi motivi l’America sta, negli ultimi anni, effettuando un cambio di tendenza, cominciando a prevedere sempre in un maggior numero di ipotesi la predisposizione di periodical payments (equiparabili al nostro assegno di mantenimento/divorzio) che, garantendo un mantenimento costante, permette la soddisfazione integrale dell’altra parte.
A questo punto possiamo tornare a parlare dell’ordinamento nostrano e notare come i poteri del giudice italiano siano molto più limitati nelle operazioni di divisione del patrimonio; in nessun caso, infatti, potranno essere divisi i beni acquisiti precedentemente al matrimonio che, pertanto, rimarranno nella proprietà esclusiva del coniuge proprietario. E’ interessante notare poi come anche in Italia siano previste forme di autonomia dispositiva: una prima forma di tale autonomia è ravvisabile nella possibilità, concessa ai coniugi, di modificare mediante convenzione il regime della comunione legale – purché i patti non siano in contrasto con le disposizione di legge – e possono altresì prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale; nel momento della separazione (e nel successivo divorzio) i coniugi possono sottoscrivere, autonomamente, accordi regolanti i rapporti tra loro, sebbene sia poi necessaria l’omologazione del giudice per rendere queste pattuizioni valide.
Da questo confronto l’Italia appare piena di possibilità (una tra tutte la proposta di legge sul divorzio breve) molto spesso più sottovalutate che inespresse e ciò conduce, allora, a ribaltare la convinzione (forse superficiale) che l’ordinamento statunitense sia più evoluto del nostro.
E’ così auspicabile un cambiamento – secondo Leo Buscaglia un risultato necessario e conseguente ad un percorso di apprendimento – che concentri però l’attenzione del legislatore italiano all’interno più che all’esterno, trovandosi già dentro i confini nazionali gli strumenti per approntare la migliore tutela alla parte economicamente più debole. (Federico Tufano)
