Diritto all’assegno divorzile per la giovane moglie con astratte possibilità lavorative

Scritto il 11 Novembre 2009 in Dc-Separazione e divorzio

Ha diritto all’assegno divorzile anche la moglie di giovane età, la quale ipoteticamente potrebbe trovarsi un lavoro. Il mero “lavoretto” di ausilio al sostentamento non esime l’ex marito dal proprio obbligo, salva l’ipotesi in cui la stessa abbia trovato un’occupazione che le permetta di vivere con lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

È quanto stabilito recentemente dalla Corte di Cassazione con una decisione (n. 23906 dell’11/11/09) non scevra di interessanti risvolti pratici.

I Giudici del Supremo Collegio, pur attenendosi ai criteri dettati dall’art.5 L.01/12/1970 n. 898, come modificato dalla L. 06/03/1987 n.74 art.10, che subordina l’attribuzione dell’assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” e, in particolare, al presupposto dell’impossibilità di procurarsi questi ultimi per ragioni obiettive, hanno specificato come debba trattarsi  ” d’impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l’accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera dell’ipoteticità o astrattezza, bensì operata in quella dell’effettività e concretezza.

Nell’applicare il suddetto principio al caso di specie, pertanto, è stata ritenuta esatta la valutazione operata dai giudici di merito, i quali avevano riconosciuto come molto scarse le concrete possibilità di lavoro del coniuge alla luce del contesto sociale in cui risultava inserita e della circostanza che questa non avesse rifiutato proposte lavorative. Di conseguenza il diritto all’assegno è stato confermato.

Il testo della sentenza è tratto da Altalex

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