Autonomia dei coniugi: nuove frontiere?

Scritto il 21 Dicembre 2012 in Dc-Separazione e divorzio

(Cass., 21 dicembre 2012, n. 23713)

I contratti  pre-matrimoniali tornano a far parlare di loro o almeno così sembra.

E’ recente infatti la sentenza (Corte di Cass. n. 23713/12) che riconosce le stipulazioni private contratte dai coniugi, purché il loro contenuto non sia contrario ai principi dell’ordine pubblico.

Il caso concreto, oggetto dell’attenzione degli ermellini, riguarda una coppia che, prima di procedere al matrimonio, aveva concordato preliminarmente cosa sarebbe avvenuto in caso di fallimento del loro progetto familiare. La donna si era così impegnata a trasferire al marito la proprietà di un immobile mentre il marito, a titolo di contropartita, si era impegnato a versare alla donna una somma pari a 20 milioni del vecchio conio.

Il patto si è poi rivelato giustificato, infatti la coppia si è realmente divorziata nel 2005; in quel frangente, il marito chiedeva l’adempimento dell’obbligo assunto dalla donna con la scrittura privata da loro stipulata, la donna invece ne contestava la validità.

La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello (favorevole per il marito), ha dichiarato valido l’accordo e, nel farlo, ha richiamato una giurisprudenza precedente e ormai affermata, seconda la quale i patti prematrimoniali sono nulli solo se manifestamente contrari ai principi di indisponibilità degli status e di indisponibilità dell’assegno di divorzio. Tali contratti, dunque, non sarebbero nulli a priori ma solo nei casi in cui creino situazioni di squilibrio e di nocumento per la parte economicamente più debole.

A ben vedere, però, il contratto stipulato dalle parti fondava sul contributo apportato dal marito alle spese di ristrutturazione della casa oggetto del trasferimento; il fallimento del matrimonio viene così inquadrato come “mero evento condizionale”, non potendo quindi assurgere a causa genetica dell’accordo. La stessa Corte d’Appello affermava che, qualora il futuro del matrimonio fosse stato causa fondante dell’accordo, tale contratto sarebbe stato sicuramente nullo. I giudici d’Appello hanno quindi trattato il sopradetto patto alla stregua di un contratto tra due soggetti privati che esercitano la loro libertà d’espressione e della loro autonomia negoziale. Risulta dunque estranea qualsiasi definizione o etichetta pre-matrimoniale, in quanto tale stipulazione risultava essere espressione di prestazioni e controprestazioni tra loro sinallagmatiche.

Per quanto, dunque, con questa sentenza la Cassazione abbia ribadito la possibilità di esistenza dei patti prematrimoniali, non siamo di fronte a tale fattispecie, in quanto oggetto, nonché causa fondante del contratto stipulato dai coniugi in questione prescindeva quasi totalmente dall’esito del matrimonio. Questa almeno l’interpretazione offerta dalla Corte d’Appello, sulla quale la Cassazione non è intervenuta, perché motivata logicamente e priva di errori di diritto. (Federico Tufano)