Adottabilità: senza il curatore speciale del minore il giudizio è nullo, anche prima della riforma

Scritto il 04 Maggio 2009 in Dc-Adozione e Affidamento

Più garanzie per il minore nel giudizio ull’adottabilità:  se il procedimento si è svolto fin dall’inizio in forma camerale contenziosa, il bambino ha diritto alla nomina di un curatore speciale. E questo anche prima dell’entrata in vigore, il primo luglio 2007, delle novità in tema di rito contenute nella legge 149/01 e rimaste sospese per sei anni. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 10228/09, emessa dalla prima sezione civile (e qui leggibile come documento correlato).

Doppio salto all’indietro. Tutto da rifare, annullati i primi due gradi di giudizio: è accolto contro le conclusioni del pm il ricorso dei genitori e dei nonni della minore dichiarata adottabile dal tribunale. Sullo sfondo una storia d’infanzia negata, un passato di tossicodipendenza per papà e mamma, una grigia quotidianità in istituto per la bambina. Con i giudici del merito convinti che l’eventuale affidamento ai parenti sarebbe stato dettato da un legame soltanto genetico e non affettivo e avrebbe imposto la costruzione di un rapporto del tutto nuovo (contra Cassazione 22640/08, arretrato 22 novembre 2008). Adesso, a oltre due anni dal via al procedimento sullo stato di abbandono, la causa ricomincia da capo (con la bimba che intanto ha quasi tre anni).

Conflitto d’interessi. A imporre il ritorno ai blocchi di partenza sono i principi costituzionali di tutela dell’infanzia, di diritto di difesa e di giusto processo oltre che le convenzioni internazionali di New York e Strasburgo: nell’ambito del procedimento svolto da subito in forma camerale contenziosa – osservano gli “ermellini” – deve essere nominato il curatore speciale per la minore, che ha diritto a essere rappresentata in giudizio in modo autonomo: suoi sono gli interessi in gioco, che possono risultare in conflitto con la posizione dei genitori e rappresentanti legali (Cassazione 13507/02). Stavolta, insomma, non c’entra la riforma rimasta congelata tra il 2001 e il 2007, che pure ha introdotto garanzie come l’assistenza legale del minore, dei genitori e degli altri parenti (sui sei anni di limbo cfr. Cassazione 22638/08, arretrato 17 dicembre 2008; 8713/08).

 

Il testo della sentenza è tratto da dirittoegiustizia.it

 

Visualizza il testo integrale