Un’applicazione coerente della L. 54/2006

Scritto il 25 Luglio 2007 in Dc-Rapporti tra genitori e figli

Una sentenza come questa della corte d’appello di Roma non si presta – nel suo insieme – a valutazioni negative; chè anzi, la sua motivazione nitida e lineare trasmette nel lettore il senso di una piena comprensione della riforma e di una fiduciosa sua messa in atto.
L’ oggetto del contendere è quello tipicamente ricorrente: un figlio conteso in primo grado e poi in appello, tra due genitori altamente conflittuali; insomma una stereotipata vicenda alla ‘Kramer contro Kramer’; con un elemento di novità, però, rappresentato dal fatto che la corte romana non sceglie alcuno dei due genitori quale affidatario esclusivo, imponendo – invece- in piena attuazione del principio di co-responsabilità – l’affidamento condiviso.

Dunque, non può certo dirsi che qui sia stato disatteso l’interesse del minore a godere di rapporti significativi con entrambi i genitori: la direzione tracciata per papà e mamma non potrà non indurli a misurarsi con la loro comune ed irrinunciabile responsabilità, di pari grado, non delegabile né possibile oggetto di monopolio per uno solo di essi.

D’altra parte, nessuna diversa soluzione avrebbe consentito la consulenza espletata, la quale dava atto di una personalità di entrambi nel complesso armonica ed adeguata allo svolgimento delle funzioni genitoriali di competenza; come pure l’accertamento compiuto dalla psicologa del Servizio Sociale del buon rapporto esistente tra il bambino ed entrambi i genitori.
E, poi, il bambino stesso, convenientemente ascoltato, aveva dato conferma della positività della propria relazione con i genitori, pur manifestando la preferenza a vivere con la madre.

 

Pregevole anche la previsione dell’ intensificazione del tempo da trascorrere tra padre e figlio, mentre sul quantum del mantenimento, la sentenza non presenta profili che si prestino a particolari rilievi: di fatto la differenza di reddito tra i coniugi era tale da giustificare la previsione di un assegno di certa entità; ciò nonostante, una riduzione non sarebbe stata inopportuna, considerata l’intensificazione del tempo di presenza del bambino presso il padre che – come noto – costituisce parametro rilevante di determinazione della misura del mantenimento per la prole, introdotto dalla riforma.

 

Visualizza il testo integrale