L’audizione del minore nelle procedure giudiziarie che lo riguardano (comprese quelle sull’affidamento ai genitori) è obbligatoria, salvo possa arrecare danno al minore stesso.
È quanto stabilito in via definitiva dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con una importante decisione (n. 22238 del 21/10/09) in tema di affidamento di minori ad uno dei genitori separati.
Investiti della questione, i giudici hanno altresì confermato la consolidata opinione che considera i minori parti in senso sostanziale del procedimento, in quanto portatori di interessi contrapposti o comunque autonomi rispetto a quelli dei genitori, con la conseguenza che integra violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto dei minori, che siano parti sostanziali di un procedimento.
Nel pronunciarsi, gli ermellini si sono allineati a quanto stabilito dall’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge n.77 del 2003, dall’articolo 155 sexies c.c. e dall’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991.
Tale ultima fonte, in particolare, afferma il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda, conferendogli la facoltà di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria che lo coinvolga, previo accertamento della sua capacità di discernimento.
È tuttavia nell’ articolo 6 della citata Convenzione di Strasburgo che il suddetto principio viene consacrato in termini di obbligatorietà;vi prevede, infatti, che “ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l’ascolto o l’audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi”.
Nell’applicare i suddetti principi al caso di specie, il supremo collegio ha ritenuto, dunque, che i giudici di merito avessero errato nell’omettere l’audizione dei minori, e in tal modo violato gli articoli 6 della Convenzione di Strasburgo e 155 sexies c.c. (S. A.)
