Qualora la conflittualità tra i coniugi sia talmente radicata da condurli a considerare i figli uno strumento per conquistare la supremazia l’uno sull’altro, non può escludersi l’opportunità di affidare i minori ai Servizi Sociali, in considerazione dell’incapacità dei genitori di rapportarsi ai figli in maniera adeguata.
È questo il nucleo della decisione con cui la Corte d’Appello di Bologna, allineandosi alla pronuncia dei giudici di prime cure, ha confermato l’affidamento di due fratellini ai Servizi Sociali, rilevata la perdurante incapacità dei genitori di relazionarsi idoneamente ai figli.
Tuttavia, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte Territoriale ha accolto la richiesta materna di ottenere la collocazione di entrambi i minori presso di sé, favorendo in tal modo il riavvicinamento dei fratellini, interrotto a causa della separazione e dell’allontanamento della madre dalla casa coniugale. Con tale accortezza, i giudici hanno mostrato di privilegiare il forte legame esistente tra i due minori, oltre a prendere atto del disagio manifestato dal bambino collocato presso il padre, nell’esclusivo interesse del minore stesso.
Proprio tale ultima finalità, ossia l’interesse morale e materiale della prole, consente di assumere i necessari provvedimenti e giustifica, altresì, la possibilità dell’affidamento etero familiare, sebbene la soluzione non sia espressamente menzionata dalla legge 54/2006.
In conclusione, i minori restano affidati ai Servizi Sociali, con collocamento degli stessi presso la madre, nell’auspicio – osservano i giudici – anche di una comprensione da parte dei genitori delle proprie responsabilità per il malessere del minore, e di un appianamento dei contrasti finalizzato ad un recupero della serenità familiare.
Un certo disappunto di fondo è, tuttavia, inevitabile. Appaiono, infatti, alquanto fumose e sibilline le argomentazioni dei giudici circa le carenze genitoriali poste alla base del rigido provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali. La Corte territoriale si limita a imputare una generica incapacità dei genitori di rapportarsi in maniera adeguata ai figli, prendendo così le distanze dal consolidato orientamento dei giudici di legittimità i quali, viceversa, circoscrivono il provvedimento de quo alle ipotesi in cui le carenze genitoriali siano connotate da una particolare – e minuziosamente decritta – gravità e serietà. (S.A.)
Il testo della sentenza è tratto da giuraemilia.it
