La vicenda della bambina bielorussa: un caso che ci riguarda a metà

Scritto il 28 Settembre 2006 in Dc-Adozione e Affidamento

Dal testo del provvedimento:

In data 16/8/2006 il T.M. di Genova dava atto che la minore presentava segni di profonda sofferenza psichica, che essa aveva dichiarato di aver subito gravi abusi, che il racconto dei maltrattamenti asseritamente subiti trovava riscontro in dichiarazioni di analogo tenore rese dal minore J. per il quale era stata avviata analoga procedura dinanzi al T.M. di Torino;

dava atto che l’ autorità bielorussa ancora non era stata informata dei gravi fatti che la bambina aveva denunziato; su tali premesse, provvedendo in via urgente ai sensi dell’art. 9 della Convenzione dell’Aja del 1961, provvedeva ad affidare la minore al Comune di Cogoleto acchè essa rimanesse collocata presso gli odierni reclamanti, mandando all’ente locale affidatario di esperire gli interventi più opportuni a fini diagnostici, di approfondimento e di cura.

Disponeva che del provvedimento si desse notizia alla Autorità del Paese di provenienza della minore, anticipando che le misure adottate sarebbero cessate non appena le autorità bielorusse avessero assunto le opportune determinazioni; disponeva che il Comune di Cogoleto riferisse sugli interventi esperiti entro il 30/10/2006.

L’ ambasciata ancora una volta sollecitava il rimpatrio della minore, evidenziando che il programma riabilitativo predisposto garantiva gli interessi della bambina, e che il rifiuto da parte delle autorità italiane avrebbe cagionato gravi ripercussioni nelle relazioni inerenti gli affidamenti provvisori di minori bielorussi a famiglie italiane; nel contempo il Comune di Cogoleto suggeriva di proseguire il soggiorno in Italia di V. manifestando di volere farsi carico della assistenza all’uopo necessaria; l’operatore neuropsichiatra che aveva seguito la minore poneva in evidenza i seri rischi che un distacco traumatico da quello che la minore sente come proprio habitat avrebbe potuto arrecarle.

Con il decreto 7/9/2006 il T.M. rilevando che le misure in precedenza disposte a tutela della minore dovevano essere ritenute efficaci solo in via provvisoria ed interinale ed in attesa delle disposizioni opportune da emanarsi da parte dell’ autorità competente, rilevando che la Repubblica del Belarus aveva nel frattempo redatto un programma riabilitativo dettagliato e si era detta disponibile a consentire che il rientro della minore fosse accompagnato ed appoggiato dai collocatari e da specialisti italiani di fiducia, sottolineato che le esigenze della minore- che appariva duramente provata dagli eventi occorsi- andavano comunque garantite in modo pieno, revocava il precedente provvedimento, disponendo che il rimpatrio della bambina fosse accompagnato dalla presenza dei collocatari sig. G. ed appoggiato da due operatori specializzati, che d’intesa e col consenso delle autorità bielorusse avrebbero proseguito nella cura e nell’appoggio alla minore riferendo al T.M. sull’andamento delle sue condizioni e sulla natura degli interventi eseguiti.

Auspicava che fosse possibile porre in essere detti interventi come previsto, nello spirito di collaborazione nell’interesse della minore che la Convenzione dell’Aja- alla quale ambo i Paesi avrebbero aderito- suggerisce come necessaria; richiedeva ai Ministeri competenti l’avvio delle azioni più opportune acchè detta collaborazione potesse essere attuata. Il decreto 6/7-9-2006 è stato fatto oggetto di reclamo con contestuale istanza di sospensione da parte dei G.B. che lo hanno censurato sotto distinti profili.

 

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