(Cass. civ., I Sez., 22 settembre 2011, n. 19349)
Se i coniugi vivono a distanza per ragioni lavorative, ripristinando la convivenza matrimoniale solo saltuariamente nel fine settimana e durante le vacanze estive, ciò corrisponde ad una scelta di vita della coppia, che non preclude, di per sè, la comunione materiale e spirituale.
Questo il giudizio della Cassazione, che respinge il ricorso di un marito non intenzionato a corrispondere il mantenimento alla moglie per aver con lei convissuto solo sporadicamente e non essendosi perciò realizzata, a suo dire, la vera essenza del matrimonio.
La comune decisione di vivere a distanza, chiarisce la Suprema Corte, non produce effetti penalizzanti a carico di uno dei coniugi nè fa venire meno i diritti e i doveri patrimoniali scaturenti dall’unione coniugale.
