L’incremento del reddito dell’ex coniuge non giustifica di per sè il diritto al mantenimento

Scritto il 15 Gennaio 2010 in Dc-Separazione e divorzio

Non basta il miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge a far scattare il diritto al mantenimento in favore della moglie.

È questo il nucleo della decisione con la quale il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso promosso da una ex moglie e volto ad ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento in suo favore, non richiesto in sede di divorzio.

Specificamente, la ricorrente interrogava i giudici di legittimità sulla possibilità che l’ingente incremento del reddito dell’ex coniuge, maturato nel tempo tra la sentenza di divorzio e la domanda di revisione, ai sensi dell’art. 9, 1° comma l. div. giustificasse l’accoglimento di tale domanda; e ciò nonostante non fosse stato richiesto l’assegno a carico del coniuge in sede di divorzio.

Il Supremo Collegio si allinea a quanto deciso dai giudici di merito, confermando il diniego del beneficio richiesto. Alla base di tale decisione la considerazione che gli incrementi reddituali fruiti dall’ex marito non avrebbero costituito nuove sopravvenienze valutabili ex art. 9 legge div. . E, in effetti, secondo quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, gli incrementi reddituali dell’ex rappresentavano lo sviluppo di situazioni ed aspettative già presenti all’epoca del divorzio, per cui l’ex moglie avrebbe potuto in tale occasione giovarsene, richiedendo il suddetto assegno seppur in quanto espressione di sue prevedibili, previste e tutelabili aspettative. (Sonia Anzivino)

Il testo della sentenza è tratto da dirittoegiustizia.it