Risarcimento del danno endo-familiare. La chiusura del tribunale di Bologna

Scritto il 07 Aprile 2009 in Dc-Danni in Famiglia Dc-Separazione e divorzio

La sentenza in commento sanziona, correttamente, la condotta della moglie addebitando a questa la separazione. La donna, prima ancora di abbandonare la casa coniugale, aveva allacciato una relazione adulterina con tal Davide, accogliendolo perfino in casa, e qui prendendosi cura di lui, con servizi di pulizia, stiratura di capi e vitto.
A nulla, peraltro, erano valse le controaccuse indimostrate della moglie fedifraga, la quale aveva strumentalmente accampato che il coniuge deteneva una carabina.

L’ addebito, d’altra parte, come del resto avviene ormai nella maggior parte dei casi, si riduce ad una semplice dichiarazione di responsabilità, nulla di più; da un lato, infatti, non risulta che la moglie avesse domandato un mantenimento per sé, dall’altro la condanna alle spese (per la metà compensate) viene pronunciata per una somma esigua.

Dulcis in fundo: la domanda risarcitoria formulata dal marito viene dichiarata inammissibile, dovendo essere proposta – a parere del giudice bolognese – in un ordinario giudizio di cognizione.
Una chiusura inspiegabile – bisogna dire – inspiegabile a fronte della pur riconosciuta e dichiarata compatibilità tra il sistema aquiliano ed il sistema dei rimedi familiari. Il tribunale felsineo mostra, in effetti, di conoscere lo stato dell’arte in merito al profilo dei torti endo-familiari e della loro riparabilità.

E, nella specie esaminata, d’altra parte, erano configurabili nella condotta coniugale gli estremi dell’illecito civile: non si era trattato, infatti, di mero adulterio, dato che la moglie aveva agito noncurante del rispetto dovuto alla dignità del marito: aveva portato in casa l’amante, si era presa cura di lui, dei suoi abiti e qui si era intrattenuta con lui in atteggiamenti intimi, anche in presenza delle figlie (circostanze tutte dimostrate).

Ciò nonostante, sulla scena aquiliana viene fatto calare il sipario, con una liberatoria (per il giudice) pronuncia di inammissibilità.
Difficile pensare che il marito, dopo un giudizio di separazione iniziato nel 2003 e conclusosi (in primo grado) nel 2009 abbia oggi l’ardire di ricominciare con un giudizio risarcitorio. Eppure, in altri casi, la giurisprudenza si è mostrata sensibile e meglio propensa ad accogliere (perlomeno a prendere in serio esame) la domanda di risarcimento del danno endo-coniugale.

Casi ancora numericamente scarsi? Forse sì, anche se l’inventario – come tante volte noi di Persona e danno abbiamo mostrato – si va facendo via via più nutrito. Ma, se questo è l’atteggiamento prevalente, è vano immaginare una parabola ascendente sul versante della salvaguardia delle prerogative della persona.

Il testo della sentenza è tratto da Giuraemilia.it

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