Secondo Il giudice rimettente il diritto alla ricerca delle proprie radici, già riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione dell’ Aja del 29 maggio 1993 trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione.
D’altra parte – questa la considerazione del medesimo giudice- la conoscenza delle origini è presupposto indefettibile della conoscenza di sé, e concorre a formare e preservare la propria identità personale; non dovrebbero, pertanto, esservi impedimenti, i quali, al contrario, emergono dal comma 7 dell’art. 28 della l. adozioni: il figlio adottivo non può accedere alle informazioni sulla famiglia biologica, qualora il genitore abbia dichiarato di voler conservare l’ anonimato.
Secondo la Corte Costituzionale la norma tutela la gestante, la quale, in situazioni particolarmente difficili, abbia deciso di non tenere con sé il bambino: la garanzia dell’anonimato le consentirebbe di dare alla luce il figlio in una adeguata struttura sanitaria, distogliendola da decisioni irreparabili.
Apprezzabile, allora – occorre dire- tale attenzione per la tutela dell’ interesse della gestante e del nascituro.
Ma, non può nascondersi che sarebbe stata possibile e opportuna una soluzione intermedia, che consnetisse, cioè, di soddisfare entrambi gli interessi in gioco; tale soluzione avrebbe potuto consistere ne prevedere il possibile interpello della madre, su richiesta del figlio adulto, onde verificare la sussistenza, a distanza di tanti anni, del proprio interesse all’anonimato.
