Con la sentenza n. 388 del 26 gennaio 2006, il tribunale di Monza respinge la domanda risarcitoria formulata dal marito nei confronti della moglie, per avere questa unilateralmente deciso l’interruzione volontaria della gravidanza.
Una decisione obbligata, in considerazione dell’ inequivoco disposto normativo il quale attribuisce il diritto alla scelta abortiva alla sola donna, anche se coniugata.
Il tribunale chiarisce, altresì, che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui il marito lamenti non tanto la prorpia estromissione dalla decisione abortiva, ma altresì la semplice trascuranza della moglie nell’informare il coniuge, prima di assumere la decisione.
Val la pena di osservare, tuttavia, che in particolari circostanze potrebbe ipotizzarsi una responsbailità coniugale per la violazione del dovere di informazione che la recente Cass. n. 9801/2005 ha configurato come vero e proprio obbligo tra coniugi rientrante nel più generale dovere di lealtà e correttezza.
Come coniugare, allora, la libertà decisionale della donna riguardo alla scelta abortiva con il generale dovere di solidarietà e di lealtà individuato in sede di legittimità (seppure con riferimento ad una diversa fattispecie) ?
Potrebbe, ad esempio, escludersi a priori e con sufficiente tranquillità la responsabilità per omissione informativa qualora questa fosse accompagnata da un particolare intento malevolo della moglie, o la mancanza intervenisse in una condizione di particolare fragilità del marito, affetto – per esempio- da una grave malattia, e desideroso di divenire padre?
