Qual è il margine di discrezionalità valutativa da riconoscersi al consulente tecnico, nelle perizie volte alla valutazione del danno alla persona?

Fino a che punto il giudice può rimettere al medico-legale l'accertamento dei diversi profili di pregiudizio determinati da un sinistro o, comunque, da un fatto illecito?

E la verifica del danno morale, come pure del danno esistenziale, può essere affidata dal magistrato allo strumento peritale?

Il quesito messo a punto dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna offre lo spunto per queste e altre riflessioni.

"Persona e Danno Emilia-Romagna" presenterà al seminario del 2 dicembre 2010 le proprie osservazioni e una proposta di formulazione del quesito in parte differente.

Questo al fine di assicurare alle vittime di un danno ingiusto modalità di svolgimento del giudizio di risarcimento in grado di presidiare nella maggior misura possibile le giuste aspettative di riparazione integrale.

 

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