Se il figlio maggiorenne vive nella casa familiare in modo saltuario, dimorando per la maggior parte del tempo altrove (magari all’estero) per motivi di studio e lavoro, l’assegnazione della casa in favore del genitore già con questi convivente dovrà essere revocata?
La risposta della Cassazione è negativa: “la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell’abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano”.
Una conclusione questa destinata ad incidere anche sulla sorte del mantenimento, nel senso che – come ancora sottolinea la sentenza – il fatto di abitare altrove non è sintomo probatorio della raggiunta autosufficienza economica, da parte del figlio.
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