La madre sceglie da sola la scuola della figlia? L’ex marito non paga le spese

Scritto il 20 Giugno 2012 in Dc-Separazione e divorzio

Cass. Civ., I Sez., 20 giugno 2012 n. 10174

La madre aveva iscritto la figlia ad un istituto scolastico privato senza consultare il padre, e chiedendo successivamente all’ex coniuge il rimborso delle spese sostenute. La sentenza di divorzio prevedeva infatti in capo al padre oltre all’assegno di mantenimento mensile anche le spese straordinarie quali abbigliamento, istruzione e cure mediche.

Lo stesso contestava però le modalità di adempimento del contributo richiesto, in quanto si trattava del rimborso costituente il risultato di una decisione alla quale egli non aveva contribuito, non essendo stato previamente consultato.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso paterno ha ribadito i principi cardine posti alla base dell’affidamento condiviso, ovvero la necessità di una bigenitorialità concreta, caratterizzata da consultazioni tra i genitori per l’assunzione di scelte comuni relative alla prole.