Il coniuge alcolista non è in grado di apportare al rapporto matrimoniale alcun contributo, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista morale; tali omissioni, se protratte nel tempo, logorano il matrimonio e costituiscono il logico antecedente causale della frattura coniugale.
È questo, succintamente, il nucleo della sentenza di separazione personale pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia su ricorso del marito fondato sull’intollerabilità del rapporto coniugale.
La decisione si inserisce in un delicato quadro domestico. Un rapporto matrimoniale problematico, segnato dal grave alcolismo della moglie, protrattosi per anni e culminato poi nell’abbandono della casa coniugale da parte della stessa per accompagnarsi a un altro uomo.
Una pronuncia, tuttavia, severa, che, in un certo modo, colpevolizza una donna malata.
Il Collegio ascrive l’addebito della separazione alla donna, sul rilievo del rilevante contributo causale apportato da quest’ultima alla crisi coniugale.
Quasi trascurando la circostanza che l’alcolismo è una patologia, e non considerando il tentativo della donna di disintossicarsi mediante ricovero presso una clinica specializzata, il Tribunale mostra di condividere l’opinione della copiosa giurisprudenza penale che ritiene che la dedizione a sostanze stupefacenti o alcoliche costituisca actio libera in causa, sia, dunque, una libera scelta dell’individuo, salva la dimostrazione che la stessa sia legata a fattori personali patologici o ambientali diversi.
Ma nella fattispecie concreta, ad avviso dei giudici, da parte della convenuta è mancata la prova che la dipendenza fosse connessa a particolari condizioni personali (o a comportamenti aggressivi o violenti del marito). Anzi, il fallito tentativo di disintossicazione, e la consequenziale riemersa dipendenza dopo il ricovero nella clinica specializzata, viene valutata come una conferma della volontarietà della sua condotta.
Di conseguenza, alla donna vanno, ineluttabilmente, imputate le carenze rivelate nei confronti del coniuge, sulla base del rilievo che la sua condotta costituisca violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di convivenza.
La pronuncia di addebito ha comportato, nella specie, il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla donna; non anche, però, la condanna alle spese legali, sanzione che ordinariamente si accompagna alla pronuncia di addebito.
Ed è questa, la sola nota positiva che può trarsi dalla decisione. (Sonia Anzivino)
Il testo della sentenza è tratto da giuraemilia.it
