Spese straordinarie per i figli: le regole

Scritto il 02 Febbraio 2024 in Divorzio e Separazione

Le spese straordinarie per i figli sono al centro del contenzioso tra genitori separati o separandi.
Spesso le controversie riguardano la distinzione tra spese straordinarie obbligatorie e spese straordinarie rimborsabili previa concertazione. La distinzione, in altre parole, è tra spese straordinarie che devono essere sempre e comunque rimborsate dal genitore non convivente all’altro e quelle che richiedono un accordo preventivo.

Il quesito che mi viene rivolto pressochè ogni giorno è dunque il seguente: devo sempre rimborsare le spese straordinarie per mio figlio, ogni volta che il mio ex o la mia ex mi richiede il pagamento? O sono tenuto a rimborsarle soltanto se eravamo d’accordo entrambi di affrontare dette spese?

La regola per le spese sportive e ricreative 

Cominciamo con le spese per le attività sportive e ricreative. Chi dovrà coprire l’iscrizione di Carletto al calcio? E le lezioni di danza di Emma?
Se mamma e papà hanno si sono detti entrambi d’accordo che Carletto giochi a calcio, non c’è dubbio che entrambi sono tenuti a concorrere alla spesa. Idem per la danza di Emma.
Se, al contrario, la madre non è d’accordo e il padre iscrive comunque Carletto al calcio, sarà il padre a coprire integralmente i costi di tale attività sportiva.
Dunque, sport, attività ricreative e hobby seguono la regola della previa condivisione, e dunque:
spese condivise = spese ripartite.

Spese straordinarie da non concordare e dunque sempre dovute

Tuttavia, questa regola non si applica alle spese straordinarie indispensabili per i figli, come le visite mediche a pagamento, i ticket sanitari, gli occhiali, le visite dal dentista o le spese scolastiche.
Per tali spese, vale la regola che devono essere sempre  sostenute nell’interesse del figlio e, dunque, vanno sempre rimborsate al genitore che le ha anticipate.

Si deve guardare il Protocollo del Tribunale

Nel caso in cui la distinzione tra spese che richiedono un accordo preventivo e quelle che devono essere comunque rimborsate risulti complessa, è sufficiente consultare il Protocollo del Tribunale.
Ogni tribunale ha il proprio protocollo, sebbene siano simili tra loro.
Questo documento è stato ideato per aiutare i genitori a barcamenarsi in queste questioni.
Puoi ottenere il protocollo dal tuo avvocato o scaricarlo dal sito web del tribunale.
A questo link puoi accedere al Protocollo del Tribunale di Bologna.
Tra le spese che devono essere comunque rimborsate troviamo:
– visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket e dispositivi medici come apparecchi dentistici o oculari;
– spese mediche urgenti o spese mediche e per farmaci previa scelta condivisa dello specialista;
– tasse scolastiche correlate alla scelta condivisa di una specifica scuola (ad esempio, quando i genitori optano per una scuola privata);
– spese sportive e ricreative previa intesa sull’attività sportiva o ricreativa che i figli intendono praticare;
– campi scuola, babysitter;
– spese per ottenere la patente di guida;
– mezzi di trasporto pubblico;
– iscrizione a scuola, libri e materiale di cancelleria per l’inizio dell’anno scolastico.

 

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Attenzione alle spese per la baby sitter! 

Per quanto riguarda le spese per babysitter, pre-scuola e post-scuola, devono essere suddivise solo se sono necessarie per le esigenze lavorative del genitore cd. collocatario. Rammento che genitore collocatario è il genitore che convive in via prevalente con il figlio.
Tuttavia, se il genitore non convivente con il figlio può offrire un’alternativa, coinvolgendo i propri familiari, queste spese non devono essere suddivise, a meno che non sia stato concordato diversamente.

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Tempi e modalità del rimborso

Il Protocollo sulle spese straordinarie detta anche le regole sui tempi e i modi con cui il rimborso va richiesta ed effettuato.
Generalmente, il genitore che anticipa il pagamento, deve comunicare all’altro di avere sostenuto una determinata spesa o un determinato numero di spese e allegare le relative ricevute. La comunicazione va fatta tramite raccomandata, email o fax.
Le ricevute devono essere intestate al figlio. Se si tratta di spese sanitarie, alla ricevuta va accompagnata la prescrizione del medico. In mancanza di risposta entro 30 giorni, si presume un consenso tacito e il genitore è comunque tenuto a coprire la sua percentuale, di solito pari al 50%.
L’osservanza scrupolosa delle regole dettate al riguardo dai protocolli costituisce la condizione basilare per ottenere il pagamento dall’ex.

Prima regola: chiedere il rimborso delle spese straordinarie nel più breve tempo possibile

Una prima regola che si trova nel protocollo del tribunale di Bologna prevede che il rimborso vada richiesto in prossimità dell’esborso.
E’ dunque essenziale esigere tempestivamente il rimborso e non aspettare mesi o anni.
Aspettare vuol dire permettere che l’ammontare del credito aumenti mese dopo mese, fino magari ad arrivare ad un momento in cui l’importo è divenuto tale che l’altro genitore non riesce a pagare oppure afferma, in modo pretestuoso  di non poter pagare.

Dunque, non è bene aspettare a chiedere il rimborso, dopo avere sostenuto la spesa.
Oltretutto non è necessario spedire ogni volta una raccomandata. Basta una mail!
In alternativa, si possono mettere insieme le spese di qualche mese, purchè si rispettino degli intervalli di tempo regolari, per es. ogni mese o ogni due mesi.
Dunque, possiamo riassumere questa prima buona pratica dicendo: “Chiedi subito il rimborso!”

Seconda regola: allegare le ricevute di spesa

La seconda regola basilare è quella di allegare alla richiesta di rimborso i documenti comprovanti la spesa.
Quindi, per le spese sanitarie occorre esibire le ricevute di pagamento delle visite mediche, dei ticket sanitari, degli occhiali, del dentista.
Riguardo alla scuola si tratta di allegare le ricevute di pagamento delle tasse di iscrizione a scuola o di pagamento dei libri scolastici e della cancelleria (considera che generalmente è dovuta soltanto la spesa del corredo scolastico di cancelleria di inizio anno scolastico).
Occorre fare attenzione a far intestare le ricevute dei pagamenti al figlio. Altrimenti, se verranno inviate ricevute intestate al genitore che le ha pagate, l’altro potrà rifiutare il rimborso.
Dunque, possiamo riassumere questa seconda regola dicendo: “Presenta la ricevuta!”

Terza regola: dare un termine per il rimborso

Occorre indicare un termine entro cui l’altro genitore dovrà effettuare il pagamento.
Infatti, i protocolli prevedono che il rimborso debba avvenire tempestivamente, ovvero subito dopo l’esibizione della ricevuta di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta salvo diversi accordi.
Qualora l’altro genitore non rimborsi la spesa nei termini suddetti, si potrà agire per il recupero coattivo delle spese anticipate.
Riassumiamo allora questa terza regola: “Dai il tempo!”

Come hai potuto notare, in definitiva, per evitare il più possibile litigi e problemi riguardo alle spese straordinarie sarà sufficiente osservare in modo scrupoloso le regole che si trovano generalmente in tutti i protocolli dei tribunali. Il protocollo che ti riguarda sarà quello del tribunale davanti al quale ti sei separato o hai divorziato.

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