Affidamento condiviso. Si può trasferire il figlio in un’altra città?

trasferimento del figlio in un'altra città
Scritto il 19 Gennaio 2023 in Senza categoria

Quando due genitori hanno l’affidamento condiviso il genitore collocatario può trasferirsi in un’altra città portando con sé il figlio minore?

La decisione relativa al luogo di vita del figlio è una questione della massima importanza; essa, pertanto, va concordata tra padre e madre. In regime di affidamento condiviso, dunque, chi intenda trasferire il figlio in un’altra città deve, dunque, chiedere e ottenere il consenso dell’altro genitore.
In mancanza di tale consenso, l’interessato dovrà chiedere e ottenere l’autorizzazione del giudice al trasferimento.
Il giudice è, dunque, tenuto a decidere se autorizzare o meno il trasferimento del minore, e dunque dovrà accertare se vi siano motivi seri e gravi per concedere detta autorizzazione, nell’esclusivo interesse del minore.

Un caso deciso dal Tribunale 

Come esempio porto il caso di una donna di nazionalità inglese, la quale ha chiesto di poter trasferirsi a Londra portando con sé il bambino di appena due anni.

Le ragioni della madre per trasferire il figlio in un’altra città

La donna ha spiegato di essere dirigente d’azienda, con un curriculum di tutto rispetto, ma di avere perduto il lavoro in Italia durante la pandemia, e di avere ricevuto una proposta professionale allettante da parte di un’azienda londinese.
A ciò si aggiungeva il fatto che i nonni del figlioletto vivono proprio a Londra e avrebbero potuto appoggiarla nell’accudimento del piccolo.

Le ragioni del padre per non trasferire il figlio in un’altra città

Il padre ovviamente si è opposto e il giudice correttamente ha negato l’autorizzazione al trasferimento del bambino.
Questo perché la donna non ha dimostrato l’impossibilità di trovare un lavoro equivalente in Italia; e d’altra parte, il suo curriculum vitae rendeva improbabile che non avrebbe potuto trovare una posizione adeguata in Italia.
L’aspirazione della donna a svolgere una professione appagante era del tutto legittima ma essa non poteva prevalere sul diritto del minore ad avere vicino anche il proprio papà.

La decisione

Il giudice ha, pertanto, negato l’autorizzazione al trasferimento del bambino in quanto non vi erano motivi seri e gravi per concedere detta autorizzazione, nell’esclusivo interesse del minore.
In questo caso specifico, il giudice ha ritenuto che il fatto che la donna avesse perso il lavoro in Italia durante la pandemia e avesse ricevuto una proposta professionale allettante da parte di un’azienda londinese non era sufficiente per giustificare il trasferimento del bambino lontano dal genitore non collocatario e dalle sue abitudini di vita.

 

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Quali conseguenze negative potrebbero verificarsi nel caso di trasferimento del minore non autorizzato?

Proviamo ad immaginare le conseguenze dell’allontanamento arbitrario del bambino.
La prima conseguenza negativa, la più grave, è che il bambino non potrà più vedere regolarmente l’altro genitore; i tempi insieme sono destinati a diminuire e così pure le abituali consuetudini di vita, comprese quelle legate alla scuola, ai compagni, alle maestre, al tempo libero.
Al contempo, si verifica, a danno del genitore non collocatario, l’impedimento a svolgere appieno il proprio ruolo genitoriale e a prendersi cura del figlio.

 

Quali potrebbero, essere, dunque, le ragioni valide per ottenere l’autorizzazione?

Il benestare del giudice può essere ottenuto quando la città di destinazione sia abbastanza vicina o dotata di collegamenti veloci.
Anche in tal caso, beninteso, il genitore che intende trasferirsi dovrà fornire valide ragioni a fondamento della propria domanda.
Un altro caso in cui, purtroppo, l’autorizzazione potrebbe essere concessa, è quello in cui il trasferimento del figlio sia già avvenuto da molto tempo, il genitore non collocatario non abbia reagito tempestivamente, e il minore si sia stabilizzato nel nuovo ambiente. Ritrasferirlo, in tal caso, potrebbe significare un ulteriore disagio, poiché il minore dovrebbe per la seconda volta adattarsi ad un nuovo contesto di vita. Ecco perché ho detto “purtroppo”; perché, appunto, la situazione è nata dall’iniziativa arbitraria del genitore collocatario.

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