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22/01/2010
"TROPPE RESISTENZE ALL'APPLICAZIONE DELLA L. 54/2006. IL BILANCIO E' NEGATIVO"

L´Osservatorio Nazionale sul Condiviso, forte delle centinaia di sentenze che negli ultimi due anni sono pervenute da tutta Italia, può trarre un primo bilancio.
A quasi quattro anni dall'entrata in vigore della L. 54/2006, la concreta applicazione della normativa sull'Affidamento Condiviso e della Bigenitorialità incontra, ancora oggi, forti resistenze culturali in molti tribunali ordinari e dei minori. Se numerose sono le testimonianze culturali a sostegno della norma (anche da parte di insigni rappresentanti della Magistratura), nulla sembra essere cambiato nel merito.

Questo primo lungo "periodo di osservanza" della legge 54/2006, infatti, è stato caratterizzato da una vasta disomogeneità dei provvedimenti in cui l´affidamento condiviso è stato spesso negato ora per la reciproca conflittualità, ora per l'età dei figli o ancora per la distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori. Ciò ha causato nei cittadini interessati la sensazione diffusa di una vera e propria perdita della certezza dei diritti.
In molti tribunali della nostra Repubblica, sono frequenti i casi in cui il giudice consente ancora l´omologazione di affidamenti esclusivi concordati tra le parti senza che vi siano indicate le ragioni di pregiudizio a carico del genitore da escludere, derivando da ciò una evidente violazione del diritto indisponibile del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (comma uno dell´articolo 155 codice civile).
Nella generalità dei casi, poi, la più vistosa forma di non applicazione della legge 54/2006 si rinviene nella concessione puramente formale/nominale dell'Affidamento Condiviso, al quale, però vengono attribuiti contenuti pressoché identici a quelli di un affidamento esclusivo, soprattutto attraverso l'introduzione della figura del "genitore convivente" o "collocatario prevalente", di origine esclusivamente giurisprudenziale e di cui il Legislatore non fa menzione.
Così facendo, si svuota di significato e di ambito applicativo la normativa, si riproduce l'antico modello del genitore affidatario (dei figli e della casa coniugale) e si mantiene elevato il livello del conflitto tra ex-coniugi, a danno dei figli. Ciò, evidentemente, è l'esatto contrario di ciò che si era proposta la riforma del 2006, introdotta per sostituire il modello mono - genitoriale con quello bi - genitoriale.

Una osservanza così parziale e disomogenea pone l'Italia in una posizione di sensibile arretramento culturale, se paragonata agli altri paesi del mondo occidentale dove i principi della bigenitorialità sono affermati e applicati con puntualità.
Appare necessario, pertanto, cogliere l'occasione per completare la riforma e per introdurre quelle modifiche che possano riportare il nostro Diritto di Famiglia verso posizioni di elevata civiltà giuridica e, allo stesso tempo, dare concreta tutela ai diritti dei figli nella separazione.
Sulla scorta delle premesse di cui sopra e grazie al contributo di diverse associazioni di genitori, svariate proposte di legge sono state depositate in Parlamento (Camera e Senato), con l'obiettivo di apportare opportune modifiche in materia di Affidamento Condiviso. Il Progetto di Legge n. 2209 (Camera Deputati), per esempio, contempla:

1.disposizione di tempi di permanenza paritetici dei minori presso entrambi i genitori, salvo diversi accordi fra le parti e/o particolari impegni lavorativi che ne impediscano l'attuazione;

2.introduzione della doppia residenza dei minori presso le rispettive abitazioni di entrambi i genitori;

3.introduzione di sanzioni finalmente efficaci per le inottemperanze ai provvedimenti del giudice, valide anche in caso di inadempimento verso i doveri di cura della prole (il deplorevole fenomeno dei genitori assenti);

4.disciplina della sindrome, che molti bambini sviluppano in occasione della separazione dei genitori, denominata Alienazione Genitoriale o Parentale. Una volta introdotta in ambito legislativo, tale previsione porrebbe il nostro sistema giuridico in posizioni di avanguardia pari a quelle dei paesi più evoluti;

5.divieto al genitore di allontanarsi con la prole e forte deterrente economico contro il trasferimento coatto e arbitrario dei figli con conseguente allontanamento dall'altro genitore e dall'ambiente in cui sono cresciuti;

6. introduzione di una forte sanzione penale contro le false accuse tra coniugi;

7.valutazione del comportamento tenuto precedentemente alla cosiddetta udienza presidenziale. In questo periodo, infatti, non trovano disciplina fatti anche gravi che coinvolgono i minori: la previsione di sanzioni per le azioni documentate potrà costituire un valido deterrente in grado di far assumere ai coniugi, anche negli attimi concitati della separazione, un atteggiamento di maggiore responsabilità verso i bambini;

8.introduzione di un "passaggio obbligato" presso una struttura di Mediazione Familiare da parte dei genitori in procinto di separarsi;

9.rafforzamento del ruolo svolto dai centri di mediazione/composizione familiare, che dovranno rispondere a determinati requisiti di competenza e professionalità;

10.definizione di un assegno perequativo periodico non superiore ad un massimo determinato dal costo dei figli e dal principio di proporzionalità dei redditi, con previsione di competenza, per ognuno dei genitori, secondo capitoli di spesa;

11.attribuzione esclusiva della competenza ai tribunali ordinari, senza alcuna distinzione tra figli di "coppie formalizzate" e quelli delle cosiddette coppie "di fatto", con conseguente limitazione della competenza dei tribunali dei minori soltanto all'ambito penale (reati commessi da minori).

Notizia tratta da Adiantum.it

 
 
 
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