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L' Amministrazione di sostegno (Ads) è stata introdotta in Italia grazie alla legge n. 6 del 2004 ed è disciplinata dagli artt. 404 - 413 c.c.

Funzione del nuovo istituto di protezione, secondo quanto enuncia l'art. 1 della legge 6/2004,  è quella di "tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire".

L'AdS interviene, in  altri termini, a supporto di quei soggetti che non siano in grado di (o che  incontrano serie difficoltà  nel)  compiere gli atti e le operazioni della vita quotidiana;  e che vedono compromesse, di conseguenza, le possibilità di salvaguardia e realizzazione dei propri interessi.

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Amministrazione rosa
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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Si tratta della misura di protezione principe - come del resto hanno chiarito la stessa Corte Costituzionale e la Cassazione - e costituisce, oggigiorno, il caposaldo operativo da preferire in assoluto ai vecchi schemi, poiché essa interviene salvaguardando, il più possibile, la capacità d'agire della persona.

Interdizione e inabilitazione sopravvivono sì nominalmente nel codice civile, ma in posizione, bisogna dire, del tutto residuale (rammento che è stato presentato recentemente in Parlamento un progetto di riforma, messo a punto da ‘Persona e danno' che mira all' abrogazione anche ufficiale dei detti istituti: si tratta del PdL n. 510 della XVI Legislatura). L'Ads si propone, dunque, e viene messa in campo, oggigiorno, quale strumento cardine per l'apprestamento dei puntelli gestionali necessari alle persone prive in tutto o in parte di autonomia (per utilizzare l'espressione dell'art. 404 c.c.) nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Questi, in estrema sintesi, i tratti che distinguono e caratterizzano in positivo la nuova misura di protezione:
 

(a) è un tipo di risposta modellabile a seconda delle esigenze specifiche della persona, e non una risposta monolitica, uguale per tutti. Tale caratteristica si coglie in particolare nell'ampiezza e varietà delle funzioni che il giudice tutelare può attribuire all'amministratore di sostegno, con un ventaglio di opzioni quanto mai esteso ed improntato alla massima flessibilità; come pure nella possibilità che il provvedimento istitutivo venga rivisto e modificato nel tempo, a seconda delle necessità concrete;
 

(b) si rivolge ad un target di potenziali destinatari ampio e composito, potendovi accedere non soltanto la tradizionale "clientela pesante" (le persone, vale a dire, che stanno molto male sul piano psichico, i vecchi destinatari dell'interdizione e dell'inabilitazione), ma anche coloro che stanno "così così", a metà strada, che magari non sono afflitti da una vera e propria patologia (fisica o psichica) ma si trovano nella difficoltà o nell'impossibilità di compiere da se soli gli atti e le attività di ogni giorno. Può trattarsi, ad esempio, della persona molto avanti con gli anni che abbia la memoria annebbiata, o della persona depressa e per questo svogliata/passiva; e, ancora, di chi sia costretto su una sedia a rotelle, pur conservando intatte le capacità cognitive, come pure dei cd. borderline.
E, d'altra parte, non importa - per avere accesso alla neo-misura - che l'inadeguatezza gestionale riguardi tutti i settori del fare quotidiano, potendo essere limitata a taluni soltanto di essi.
Più in generale, allora: destinatari potenziali dello strumento introdotto nel 2004 sono i "soggetti deboli", da intendere come quei soggetti che afflitti, per un verso o per l'altro, da qualche deficit della più varia natura (fisico, psichico, sensoriale, anagrafico, logistico) non si trovino supportati dall'esterno (dalla famiglia e/o dalle istituzioni) e, dunque, non siano in grado di curare i propri interessi in via autonoma;


(c) come è stato detto, con una immagine divenuta paradigmatica, l'Ads può essere considerata alla stregua di un "abito su misura", confezionato cioè a seconda dell'effettivo bisogno da presidiare. Varie, dunque, le tipologie di atti/attività che possono essere affidate all'amministratore di sostegno: atti di natura patrimoniale (contratti, testamento, accettazione di eredità e legati, convenzioni matrimoniali), ma anche personale (separazione, divorzio, riconoscimento del figlio naturale, etc.) e sanitaria (come, per esempio, la prestazione/negazione del consenso informato per cure mediche); atti semplici o complessi, attinenti a qualsivoglia sfera esistenziale della persona. Tra gli incarichi assegnabili, vi sono ad es. la riscossione della pensione, la stipulazione di contratti, l'effettuazione di pagamenti, la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'esercizio di iniziative giudiziarie; più in generale, tutti gli atti e le operazioni negoziali che il beneficiario - per le ragioni anzidette - non sarebbe in grado di compiere autonomamente;
 

(d) a seconda del bisogno, poi, andranno strutturati i compiti dell'amministratore di sostegno, con una modulazione che va dalla mera assistenza/affiancamento fino alla rappresentanza anche (nei casi più gravi) sostitutiva.


(e) Ma, soprattutto, occorre dire che l'Ads è strumento rispettoso dei diritti della persona, poiché non ablativo della capacità d'agire (se non in casi particolari, e del tutto contingentati), che valorizza, anzi, lungo ogni tratto applicativo, il motivo della sovranità decisionale dell'interessato.
 

(f) Quanto al procedimento, poi, occorre sottolineare come quello mirante all'istituzione dell'AdS si atteggia quale procedimento snello, deburocratizzato, che fa perno sull'attività minuziosa e sulla discrezionalità istruttoria e valutativa del giudice tutelare, oltrechè sull'interscambio comunicativo tra i protagonisti dell'Ads (beneficiario, giudice tutelare, amministratore di sostegno).
A (poter) ricorrere in giudizio sono vari soggetti: l'interessato stesso, ancorché interdetto, e poi i suoi familiari, eventualmente il convivente di fatto, i servizi socio-sanitari, nonché il pubblico ministero su segnalazione.
Amministratore di sostegno sarà tendenzialmente un membro della famiglia - salvo quando una disponibilità del genere manchi - oppure, allorché il giudice tutelare ritenga opportuno rivolgersi ad altre persone: amici, conoscenti, soggetti del volontariato, avvocati e commercialisti disponibili all' ufficio, e così via.
Di particolare importanza, nella legge del 2004, la previsione del c.d ‘testamento di sostegno'. Chiunque può, mentre versa ancora in condizioni di lucidità, indicare entro un proprio atto di volontà (per l'eventualità di sopravvenute menomazioni) chi dovrà essere il suo futuro amministratore, specificando a quali linee guida costui dovrà attenersi nello svolgimento dei compiti.

A voler descrivere, in due sole parole, l'Ads, potrebbe utilizzarsi la seguente semplice espressione, che racchiude in sé i due principi cardine del neo-istituto: "non abbandonare e non mortificare". E' quanto esprime l'art. 1 della l. n. 6/2004, laddove dispone che scopo della legge è quello di proteggere le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire.

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