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Madre ostacolante. lauto risarcimento per il padre. |
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Finalmente, anche il diritto alla genitorialità comincia a ricevere tutela da parte di qualche giudice attento e sensibile.
Si è verificato a Roma (sentenza del 13 settembre 2011, giudice Mauro): 50.000,00 euro è l’ammontare del risarcimento per il danno non patrimoniale subito da un padre privato della relazione e dell’affetto del proprio bambino, per iniziativa malevola della ex moglie.
La donna, infatti, per riuscire a cancellare la figura paterna, aveva dapprima domandato la decadenza del padre dalla potestà genitoriale, e, non avendola ottenuta (poiché ne mancavano totalmente i presupposti) aveva denunciato lo sventurato per pedofilia!
Fortunatamente i magistrati penali avevano archiviato il caso, ma – in corso di indagini e per cautela – la frequentazione tra padre e figlio era stata sospesa e la donna, proseguendo nel proprio fare distruttivo, aveva proposto opposizione.
Il tribunale di Roma afferma a chiare lettere che la condotta della ex coniuge aveva comportato una gravissima compromissione dei rapporti affettivi del padre verso il figlio minore e che la privazione si era protratta per lungo periodo; e osserva inoltre che ne era derivata lesione del diritto del padre alla genitorialità, con conseguente grave sofferenza ed impossibilità per lo sventurato di assolvere ai doveri verso il figlio.
Quello riconosciuto è niente meno che danno esistenziale e morale e la quantificazione dell’indennizzo è stata fatta in via equitativa, tenendo conto della gravità dei fatti, del loro durare nel tempo, e dei rapporti tra le parti.
Una decisione luminosa, che ogni giudice dovrebbe conoscere. |
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Maltratta continuamente la moglie ma non è socialmente pericoloso |
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Cass. civ., VI Sez., ordin. 8 settembre 2011, n. 18482
Il marito marocchino, arrestato perchè maltratta reiteratamente la moglie, non può essere giudicato, in via automatica, socialmente pericoloso e non vale pertanto il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto e confermato dal Giudice di pace.
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Risarcito il convivente gay per la morte del compagno |
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Trib. Milano, 12 settembre 2011, n. 9965
Il Tribunale di Milano ha condannato ad un anno e tre mesi di carcere un uomo che ha provocato la morte di una persona in un incidente stradale. L'automobilista è stato condannato altresì al risarcimento del danno, sia patrimoniale che morale, nei confronti della madre e del convivente del defunto.
In merito alla posizione di quest'ultimo, il Tribunale ha riscontrato una situazione di sofferenza derivante dalla privazione della persona con cui condivideva la vita e la comunanza di intenti e progetti in una stabile ralazione sentimentale e di coabitazione. Lo stato stato depressivo dello stesso era tale da impedirgli la rielaborazione del lutto e daprodurre un forte decremento della sua attività lavorativa e professionale.
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Il coniuge tradito ha diritto ad essere risarcito |
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Cass. Civ., del 15 settembre 2011, n.18853
La Corte di Cassazione ha riconosciuto a una signora tradita dal marito il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, causatole dalla violazione del dovere di fedeltà.
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Danno esistenziale per il padre di un bambino nato malformato - Cass., sez.I, 5 gennaio 2010, n. 13 |
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05/01/2010
Il testo della sentenza non è ancora disponibile, ma la notizia è certa.
L'abbiamo tratta da www.cassazione.net come di seguito:
La Cassazione rispolvera il danno esistenziale. Va risarcito anche il padre del bambino nato con una malformazione non diagnosticata dalla struttura sanitaria in tempo per far decidere alla madre se abortire o meno.
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Cure ormonali pro fecondazione assistita e tradimento del convivente: non è illecito civile - Rita Rossi - Trib. Genova, 25 settembre 2009, g. Gibelli |
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25/09/2009
La fattispecie affrontata in questa sentenza genovese è nuova, e la novità è costituita dall' intreccio tra due momenti: da un lato, il progetto procreativo fino ad un certo punto condiviso dai due protagonisti; dall'altro, la relazione avviata dal convivente con altra donna proprio mentre la compagna stava seguendo le cure ormonali necessarie a consentire la fecondazione assistita.
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Danno esistenziale ed economico per le figlie di un genitore inadempiente - Antonello Negro - Trib. Messina, 11 settembre 2009, g.u. Russo |
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11/09/2009
Due ragazze maggiorenni citavano in giudizio il loro padre e chiedevano un assegno per il mantenimento ed il risarcimento del danno subito. Le attrici lamentavano di essere state abbandonate durante un periodo particolarmente difficile (ovvero la lunga malattia ed il successivo decesso della madre) ed osservavano che il genitore si era allontanato dalle cure e dagli affetti familiari interrompendo ogni rapporto con loro e rifiutando, altresì, qualsiasi aiuto di tipo economico.
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Dire non patrimoniale, risarcire esistenziale - Rita Rossi - Sentenza danno esistenziale: Trib.Pordenone, 19 luglio 2009 |
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29/07/2009
Seppur partito a rilento, il filone endofamiliare della responsabilità civile va mostrando tutto il proprio rigoglio. Questo è vero, in particolare, per le fattispecie di mancato mantenimento e trascuratezza genitoriale. Dopo le note pronunce che hanno inaugurato tale comparto (mi riferisco al trittico del 2004: la sentenza veneziana della figlia mai considerata dal padre; quella bolognese, a firma Campanile, contenente una condanna risarcitoria miliardaria, e la decisione del tribunale di Monza, che sanzionò in sede aquiliana la condotta svalutativa di un padre nei confronti dell'altro genitore), siamo di fronte ad un nuovo periodo prolifico: si veda la sentenza leccese del 3 settembre 2008 (due gemelline abbandonate dal padre dopo la morte prematura della madre), e poi - in era post-novembrina - la pronuncia di Messina e quest'ultima che qui pubblichiamo.
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Moglie svilita nel proprio ruolo e riconoscimento della lesione della dignità della persona - Sonia Anzivino - Trib. Venezia, 14 maggio 2009 |
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14/05/2009
È una sentenza particolarmente attenta, accorta, che, pur senza disattendere i baluardi fissati dalle celebri sentenze gemelle del 2008 in tema di danno esistenziale, ammette, tuttavia, la risarcibilità di un pregiudizio non patrimoniale in termini di lesione della dignità della persona.
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Lontano dalla casa coniugale il molestatore - Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 16658 |
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17/04/2009
È legittimo impedire agli "assalitori assillanti" che perseguitano le ex mogli l'accesso alla casa coniugale. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, al fine di scoraggiare il fenomeno dello "stalking", invita i giudici ad adottare la linea dura nei confronti degli uomini che perseguitano le ex compagne a rapporto concluso, se è necessario inibendo loro, anche prima del processo, l'accesso a tutti i luoghi frequentati dalla vittima.
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