Parleremo della condizione dei figli di genitori separati e del tabù (dei giudici) per i tempi paritetici.

Giovedì 1 marzo 2012 dalle 18.30 alle 21.00 presso l'Hotel Doria di Milano (per i dettagli guarda la locandina).

Se sei di Milano o zone limitrofe ma anche se abiti in un'altra città ma sei interessato, vieni e partecipa: sarà un importante momento di ascolto e di confronto, ma anche di riflessione. 

Qualche volta succede, sì, per fortuna.
Succede di imbattersi in decisioni evolute, rispettose cioè del vero senso della riforma sull'affidamento condiviso del 2006.
Invitando alla lettura per esteso del provvedimento e del relativo commento (Trib. Min. Bari, 2.11.2011), mi limito a segnalare i seguenti punti della decisione, davvero apprezzabili:

Sentenza della Cassazione di pochi giorni fa: il mantenimento diretto non costituisce la regola, e il giudice ha ampia discrezionalità al riguardo.
A dire il vero, la legge stabilisce che l'assegno di mantenimento debba essere previsto quando è necessario per ovviare alla disparità economica tra i due genitori (secondo la regola di proporzionalità che va sempre rispettata).
Quello che soprattutto non convince nella sentenza è la parte in cui si dice che i giudici di merito avevano correttamente eliminato il mantenimento diretto (previsto inizialmente in primo grado) facendo riferimento all' accentuata litigiosità dei genitori. Ma, che c'entra la conflittualità con la regolamentazione del mantenimento per i figli?

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Pubblichiamo il file audio della trasmisisone a cura della Lega Italiana per il Divorzio Breve andata in onda su Radio Radicale la sera del 17 gennaio 2012.

 

Si è parlato del Tribunale per i minorenni, dei servizi sociali e dell'affidamento dei minori alle case famiglia.

"Pubblichiamo il video della trasmissione "Chi l'ha visto" dedicata al caso di Gaia, sottratta ai genitori sei anni fa e mai restituita al loro affetto".

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Avrò cura di te - Franco BATTIATO

Dedicata a tutti i genitori privati ingiustamente dei loro figli (qualche parola del testo scritto è stata adattata).

Ti proteggerò dalle paure dalle ipocondrie,
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,
... dai fallimenti che per questa tua sorte normalmente attirerai.
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore,
dalle ossessioni delle tue manie.
Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce
per non farti invecchiare senza il volto di tuo figlio.
E guarirai da tutte le malattie,
perché sei un essere speciale,
ed io, avrò cura di te.
Vagavo per i corridoi di un Tribunale
(come vi ero arrivato, chissà).
Non hai fiori bianchi per me?
Più veloci di aquile i miei sogni
attraversano il mare.

Ti porterò soprattutto la speranza e ti chiederò pazienza.
Percorreremo assieme le vie che portano all’ essenza.
I profumi d'amore inebrieranno i vostri corpi,
la bonaccia d'agosto non calmerà il tuo amore per lui.
Tesserò le parole come trame di un canto.
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono.
Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare senza il bacio di tuo figlio.
TI salverò da ogni malinconia,
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te...
io sì, che avrò cura di te

Breve commento sulla singolare iniziativa presa dal Tribunale di Roma riguardo alle cause di separazione.

Finalmente, anche il diritto alla genitorialità comincia a ricevere tutela da parte di qualche giudice attento e sensibile.

Si è verificato a Roma (sentenza del 13 settembre 2011, giudice Mauro): 50.000,00 euro è l’ammontare del risarcimento per il danno non patrimoniale subito da un padre privato della relazione e dell’affetto del proprio bambino, per iniziativa malevola della ex moglie.

 

La donna, infatti, per riuscire a cancellare la figura paterna, aveva dapprima domandato la decadenza del padre dalla potestà genitoriale, e, non avendola ottenuta (poiché ne mancavano totalmente i presupposti) aveva denunciato lo sventurato per pedofilia!

Fortunatamente i magistrati penali avevano archiviato il caso, ma – in corso di indagini e per cautela – la frequentazione tra padre e figlio era stata sospesa e la donna, proseguendo nel proprio fare distruttivo, aveva proposto opposizione.

 

Il tribunale di Roma afferma a chiare lettere che la condotta della ex coniuge aveva comportato una gravissima compromissione dei rapporti affettivi del padre verso il figlio minore e che la privazione si era protratta per lungo periodo; e osserva inoltre che ne era derivata lesione del diritto del padre alla genitorialità, con conseguente grave sofferenza ed impossibilità per lo sventurato di assolvere ai doveri verso il figlio.

Quello riconosciuto è niente meno che danno esistenziale e morale e la quantificazione dell’indennizzo è stata fatta in via equitativa, tenendo conto della gravità dei fatti, del loro durare nel tempo, e dei rapporti tra le parti.

Una decisione luminosa, che ogni giudice dovrebbe conoscere

 

Nonostante le recenti prese di posizione della Cassazione, contrarie allo spirito della riforma del 2006, qualche giudice di merito mostra di condividere la necessità di mettere in campo interventi efficaci per cercare di dare attuazione concreta all'affidamento condiviso.

E' di pochi giorni fa la decisione con cui un giudice fiorentino ha introdotto una sorta di “condanna preventiva” per il ripetersi futuro delle condotte ostacolanti di una madre.

Questa, infatti, era riuscita ad impedire la frequentazione tra padre e figlio (di dieci anni), tenendo il bambino a casa da scuola nei giorni in cui il papà avrebbe dovuto prelevarlo al termine delle lezioni.

 

Una malattia al midollo spinale viene diagnosticata ad un uomo con grave ritardo. L'uomo  rimane paralizzato, con impossibilità - tra l'altro - di avere rapporti intimi con la propria moglie.

Nessun dubbio sul diritto dello sventurato ad essere risarcito, tanto che il tribunale (Tribunale di Tolmezzo) riconosce in suo favore un risarcimento di trecentomila euro, per il danno alla salute riportato (cd. danno biologico).
L'aspetto più interessante della decisione sta, però,  nell'avere il giudice risarcito anche la moglie per il danno alla vita sessuale coniugale, con un importo di circa trentamila euro.
 
Non ho ancora letto la motivazione della sentenza. Sulla base di quanto sopra, tuttavia, appare strano che il danno alla vita sessuale sia stato ravvisato solo a carico della donna. Molto probabilmente, i trecentomila euro liquidati alla vittima primaria (lui) comprendono anche tale voce, e non si tratterebbe, allora, di solo danno biologico. Aspettiamo di leggere le argomentazioni...

 

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