Beneficiario (poteri, diritti)

 

Lo Studio Legale Rita Rossi è formato da avvocati specializzati in diritto di famiglia, risarcimento danni e amministrazione di sostegno.

 

Forniscono una attività di  consulenza legale  volta ad assistere il cliente in tutte le sue esigenze legali.

 

In questa sezione sono state raccolte le sentenze riguardanti il tema dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno, l'istituto giuridico che si prefigge l'obiettivo di tutelare i diritti delle persone non autosufficienti.

 


sep_1

Decisioni e commenti



Amministrazione di sostegno e privacy del beneficiario

04/06/2010

 

E' senz'altro da approvare la prassi invalsa presso taluni uffici tutelari, volta a salvaguardare la riservatezza dei beneficiari dell'Ads.
 
Per il portatore della sindrome di down nessun divieto matrimoniale - Trib. di Varese, g.t. Buffone

22/10/2009

 

"Il portatore della sindrome di Down, per il mondo del diritto, non è un "malato" ma una persona diversamente abile. Ed, allora, è persona che non va trattata come soggetto da curare ma come soggetto da aiutare ove la diversità si frapponga al completo e sano fruire dei diritti che l'ordinamento riconosce. Tale situazione congenita non priva il soggetto trisomico della capacità di orientarsi nelle scelte di vita, di emozionarsi, di scegliere per il proprio bene, di capire e comprendere e, se del caso, affezionarsi o, addirittura, innamorarsi. Va, dunque, affermato che il portatore della sindrome Down ha diritto di sposarsi, ai sensi dell'art. 23 della più Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18".

 

Visualizza il testo integrale

 
La volontà e i vissuti del beneficiario al vaglio di un esperto - Trib. di Genova, g.t. Mazzagalanti

29/08/2009

 

Il caso deciso dal g.t. genovese si inserisce in un contesto caratterizzato da aspetti ed esigenze personali della beneficiaria da accertare non con valutazioni aprioristiche, né facendo esclusivo riferimento alle opzioni del solo amministratore di sostegno, ma mediante la verifica approfondita e scrupolosa della volontà e dei vissuti dell'interessata. Date, peraltro, le difficoltà di ascolto diretto dell'interessata, quale già sperimentato dal giudice, dovute alla condizione fisio-psichica dell'anziana donna, la decisione è nel senso di affidare la verifica ad un esperto, ma - si badi - ad un esperto che sappia indagare anche i vissuti, appunto, in una parola, i motivi reconditi dell'animo.

Pertanto, il giudice tutelare dispone la nomina di un CTU, in grado di "decodificare" correttamente non solo le affermazioni ma anche i "vissuti" della diretta interessata.
Il seguente brano della motivazione servirà a meglio chiarire:

 
Amministratore, giudice, avvocato: al diavolo tutti - Trib di Milano, g.t. Mandrioli

05/05/2009

 

Cosa può fare il beneficiario riottoso riguardo alla misura di protezione attivata a suo favore, il quale sia compiutamente convinto della propria autonomia e voglia essere lasciato in pace e che, per tale ragione, sfugga con successo all'amministratore nominato (un avvocato), non rispondendo alle sue telefonate, né alle sue lettere?
Potrà del tutto legittimamente domandare al giudice la revoca dell'amministrazione di sostegno.

 
Il punto di equilibrio tra rapidità di intervento e soluzioni mirate - Trib. di Piacenza, g.t. Morlini

16/09/2008

 

La differenza tra amministrazione di sostegno da un lato ed interdizione ed inabilitazione dall'altro, non va ricercata nel meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi, ma piuttosto nella maggiore idoneità dell'amministrazione di adeguarsi nel caso concreto in modo elastico alle esigenze del soggetto protetto.

 
Cosa vuol dire "niente sangue"? - Cass. sez. 3 n.23676

15/09/2008

 

E' difficile dare di questa sentenza un giudizio univoco, tutto bianco o tutto nero; essa, infatti, presenta - sotto taluni profili - un carattere chiaroscurale: equilibrio e assonanza, da un lato, con i valori sanciti nella Carta costituzionale; sbilanciamento - d'altra parte - rispetto a questi ultimi, in merito alla interpretazione della fattispecie concreta.
Per meglio dire. La decisione ha riproposto - ecco la parte apprezzabile - i criteri orientatori in materia di prestazione/negazione del consenso informato sanitario, desumibili direttamente dalla Costituzione, e già affermati (seppure con riferimento specifico a fattispecie di sospensione di trattamenti vitali) dalla pronuncia della I Sezione, n. 21748/2007, relativa al caso Englaro.

 
La consulta e la questione della difesa tecnica obbligatoria: tanto rumore per nulla - C. Cost. ord. n. 128

19/04/2007

 

L'ordinanza 128 della Consulta non passerà certo alla storia per il coraggio dei principi enunciativi. 
Una ‘scusante', tuttavia, la si può ravvisare nel richiamo alla pronuncia con cui la Cassazione (pochi mesi prima) era intervenuta sulla medesima questione dell'assistenza tecnica. Dato che, in definitiva, la Corte di Cassazione aveva fatto luce in maniera sufficientemente risolutiva sul nodo della obbligatorietà o meno della difesa tecnica nel procedimento di amministrazione di sostegno, la Consulta ha, dunque, ritenuto (questa, perlomeno, l'impressione che si riceve leggendo l' ordinanza) di poter sorvolare, limitandosi a ‘redarguire' il giudice rimettente per quell'inopinata iniziativa.

 
Opposizione dell'interessato alla nomina dell'amministrazione di sostegno. Necessità di difesa tecnica - Trib. di Modena, Rita Rossi

29/03/2007

 

Un provvedimento, questo del giudice tutelare di Modena, pienamente (potrebbe dirsi eccessivamente ?) rispettoso delle indicazioni provenienti dalla Cassazione.
A venire qui in considerazione è il rifiuto e, anzi, l’opposizione manifestata dall’interessato a venire sottoposto ad amministrazione di sostegno.
A prescindere dai motivi dell’opposizione (e non può escludersi, nonostante l’assenza di elementi valutativi al riguardo, che tale riluttanza sia originata proprio dalla condizione psichica del soggetto, quella stessa cioè che motiva e fonda il ricorso del Servizio Sociale) è qui in gioco, verosimilmente, una posizione di diritto soggettivo della persona da farsi rientrare nella categoria, pur generica e di difficile inquadramento, dei diritti fondamentali cui si riferisce la S.C.

 


Joomla SEF URLs by Artio

Consulenza Legale On-line

Lo Studio fornisce un servizio di consulenza legale professionale per rispondere al meglio alle necessità del cliente.

consulenza_legale

collegamento alla pagina consulenza legale

Facebook

Studio legale Avv. Rita Rossi, via Cervellati, 3 - 40122 - Bologna | P.IVA 00392891206 | Tutti i diritti riservati

Vietata la riproduzione anche parziale | Realizzazione siti internet Firenze  - Web Agency  Altavista Firenze

Copyright © Studio Legale Avv. Rita Rossi 2010  - Copertura assicurativa