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09/02/2010
"SENTENZA ECCLESIASTICA NULLITA' MATRIMONIO E MANTENIMENTO DA RESTITUIRE"

La delibazione della sentenza ecclesiastica di matrimonio cancella il mantenimento fin dall'inizio. Infatti il coniuge che, in virtù della pronuncia di divorzio ha percepito l'assegno, deve restituire le somme avute dall'ex. Ciò anche se il giudizio ecclesiastico è iniziato dopo quello di divorzio.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con una recente sentenza (si veda link sotto) ha respinto il ricorso di una donna presentato contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze che non solo aveva revocato l'assegno di divorzio ma aveva anche disposto la restituzione di quanto percepito dalla decisione del Tribunale. Ai sensi dell'art. 2909 c.c., - ha motivato la prima sezione civile - la delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale fa stato fra le parti ed assume autorità di giudicato che preclude ogni altra pronuncia con essa contrastante. La pronuncia ecclesiastica, regolarmente delibata, sancisce l'invalidità del matrimonio e l'insussistenza del vincolo: è indubbio che la pronuncia di divorzio, presupponendo la validità del matrimonio e la sussistenza del vincolo, si ponga in radicale contrasto con essa. Rimangono dunque travolte la sentenza di divorzio e le statuizioni economiche ad esso conseguenti. (Debora Alberici)

ARTICOLO tratto da cassazione.net   

 
 
 
 
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